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GIOCHI - Il Consiglio di Stato conferma il Regolamento di Napoli: "Misure legittime, in città un punto ogni 2200 abitanti"
06.07.2018 17:43 di Napoli Magazine

GIOCHI, CONSIGLIO DI STATO CONFERMA REGOLAMENTO DI NAPOLI: “MISURE LEGITTIME, IN CITTÀ UN PUNTO OGNI 2200 ABITANTI”

 

ROMA - Il Consiglio di Stato dà l’ok definitivo al regolamento e dell’ordinanza del Comune di Napoli per la prevenzione e il contrasto della ludopatia. Il testo, riorda Agipronews, entrato in vigore nel 2016 (poi aggiornato a ottobre 2017) stabilisce che le sale giochi devono essere distanti almeno 500 metri da luoghi sensibili come scuole e chiese, e che non posso rimanere aperte oltre le fasce orarie stabilite: dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 18.00 alle 23.00. Le sentenze di oggi respingono i ricorsi delle società Napoli Bingo s.r.l. e Jackpotalto, titolari di due sale bingo in città; per confermare la legittimità dei provvedimenti, come già fatto dal Tar Campania lo scorso anno, il Consiglio di Stato rinvia «ai dati acquisiti dall’Amministrazione comunale sulla rilevanza del fenomeno in questione da cui emerge la presenza in città di un “punto-giochi” su ogni 2266 abitanti (con un significativo aumento nel corso degli ultimi anni)». Il Collegio della Quinta sezione fa notare anche che «l’Asl ha ritenuto necessario allestire un servizio ambulatoriale dedicato alla patologia del gioco d’azzardo compulsivo». L’ordinanza  è dunque una misura giustificata per la tutela della salute, un campo che rientra nella «legislazione concorrente» tra Stato e Regioni e che conferma la bontà dell’intervento del Comune, che si è mosso sulla base di una legge regionale (il collegato alla legge di stabilità del 2014).

 

GIOCHI, CONSIGLIO DI STATO CONFERMA REGOLAMENTO DI NAPOLI: “PRIORITARIA LA TUTELA DEL GIOCATORE ‘FRAGILE’”

 

ROMA - Il Consiglio di Stato giudica legittima anche la retroattività del regolamento, che si applica anche alle sale giochi in attività prima della sua entrata in vigore. «L’esigenza di contemperare la prevenzione delle ludopatie con la salvaguardia delle relative attività già in essere, non può essere di impedimento – o di deroga - per l’applicazione generalizzata della disciplina regolamentare a tutela della salute». Il Collegio sottolinea anche la figura dell’«avventore tipo che passa lunghi periodi della giornata nella sala bingo» e che «costituisce tipico esponente del giocatore definito “fragile”, per il quale la lunga sosta al gioco diviene fondamentale interesse della vita ed un passatempo per la giornata». Palazzo Spada, riporta Agipronews, boccia anche «la pretesa inutile vessatorietà delle limitazioni contestate» che vengono applicate solo al territorio di Napoli ma non ai comuni limitrofi. «I poteri di cui il consiglio comunale e il sindaco sono titolari non possono che essere limitati all’ambito territoriale dell’ente e la legittimità del loro esercizio non può essere valutata con riferimento alla diversa o mancata disciplina dello stesso fenomeno nei comuni limitrofi». I giudici si soffermano poi sulla differenza di trattamento tra le sale giochi - sottoposte alla disciplina dei limiti orari - e attività più generiche come bar e tabaccherie, al cui interno è sempre possibile offrire prodotti di gioco. «Seppure possa condividersi in astratto l’assunto che anche in esercizi non dedicati esclusivamente al gioco, come bar, tabaccherie ed altri simili locali, l’attività di gioco possa assumere una dimensione non residuale, non può tuttavia sottacersi che la parzialità delle limitazioni adottate non ne determina necessariamente l’illegittimità, non potendo negarsi la loro adeguatezza, idoneità e proporzionalità rispetto agli obiettivi perseguiti».

 

GIOCHI, CONSIGLIO DI STATO CONFERMA REGOLAMENTO DI NAPOLI: “INAMMISSIBILE LA CONTESTAZIONE SUL ‘DISTANZIOMETRO’”

 

ROMA - Per quanto riguarda la contestazione sul “distanziometro”, infine, i giudici rilevano che «la società ricorrente (nel caso specifico la Napoli Bingo, ndr) non ha dimostrato di trovarsi in una condizione di vicinanza con i “luoghi sensibili” tale da pregiudicarne la sopravvivenza. Ne consegue, informa Agipronews, che la censura relativa alla localizzazione delle sale da gioco, nel difettare del presupposto dell’esistenza di una lesione, anche solo potenziale, finisce per mostrarsi inammissibile per carenza di concretezza ed attualità dell’interesse». LL/Agipro

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GIOCHI - Il Consiglio di Stato conferma il Regolamento di Napoli: "Misure legittime, in città un punto ogni 2200 abitanti"

di Napoli Magazine

06/07/2024 - 17:43

GIOCHI, CONSIGLIO DI STATO CONFERMA REGOLAMENTO DI NAPOLI: “MISURE LEGITTIME, IN CITTÀ UN PUNTO OGNI 2200 ABITANTI”

 

ROMA - Il Consiglio di Stato dà l’ok definitivo al regolamento e dell’ordinanza del Comune di Napoli per la prevenzione e il contrasto della ludopatia. Il testo, riorda Agipronews, entrato in vigore nel 2016 (poi aggiornato a ottobre 2017) stabilisce che le sale giochi devono essere distanti almeno 500 metri da luoghi sensibili come scuole e chiese, e che non posso rimanere aperte oltre le fasce orarie stabilite: dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 18.00 alle 23.00. Le sentenze di oggi respingono i ricorsi delle società Napoli Bingo s.r.l. e Jackpotalto, titolari di due sale bingo in città; per confermare la legittimità dei provvedimenti, come già fatto dal Tar Campania lo scorso anno, il Consiglio di Stato rinvia «ai dati acquisiti dall’Amministrazione comunale sulla rilevanza del fenomeno in questione da cui emerge la presenza in città di un “punto-giochi” su ogni 2266 abitanti (con un significativo aumento nel corso degli ultimi anni)». Il Collegio della Quinta sezione fa notare anche che «l’Asl ha ritenuto necessario allestire un servizio ambulatoriale dedicato alla patologia del gioco d’azzardo compulsivo». L’ordinanza  è dunque una misura giustificata per la tutela della salute, un campo che rientra nella «legislazione concorrente» tra Stato e Regioni e che conferma la bontà dell’intervento del Comune, che si è mosso sulla base di una legge regionale (il collegato alla legge di stabilità del 2014).

 

GIOCHI, CONSIGLIO DI STATO CONFERMA REGOLAMENTO DI NAPOLI: “PRIORITARIA LA TUTELA DEL GIOCATORE ‘FRAGILE’”

 

ROMA - Il Consiglio di Stato giudica legittima anche la retroattività del regolamento, che si applica anche alle sale giochi in attività prima della sua entrata in vigore. «L’esigenza di contemperare la prevenzione delle ludopatie con la salvaguardia delle relative attività già in essere, non può essere di impedimento – o di deroga - per l’applicazione generalizzata della disciplina regolamentare a tutela della salute». Il Collegio sottolinea anche la figura dell’«avventore tipo che passa lunghi periodi della giornata nella sala bingo» e che «costituisce tipico esponente del giocatore definito “fragile”, per il quale la lunga sosta al gioco diviene fondamentale interesse della vita ed un passatempo per la giornata». Palazzo Spada, riporta Agipronews, boccia anche «la pretesa inutile vessatorietà delle limitazioni contestate» che vengono applicate solo al territorio di Napoli ma non ai comuni limitrofi. «I poteri di cui il consiglio comunale e il sindaco sono titolari non possono che essere limitati all’ambito territoriale dell’ente e la legittimità del loro esercizio non può essere valutata con riferimento alla diversa o mancata disciplina dello stesso fenomeno nei comuni limitrofi». I giudici si soffermano poi sulla differenza di trattamento tra le sale giochi - sottoposte alla disciplina dei limiti orari - e attività più generiche come bar e tabaccherie, al cui interno è sempre possibile offrire prodotti di gioco. «Seppure possa condividersi in astratto l’assunto che anche in esercizi non dedicati esclusivamente al gioco, come bar, tabaccherie ed altri simili locali, l’attività di gioco possa assumere una dimensione non residuale, non può tuttavia sottacersi che la parzialità delle limitazioni adottate non ne determina necessariamente l’illegittimità, non potendo negarsi la loro adeguatezza, idoneità e proporzionalità rispetto agli obiettivi perseguiti».

 

GIOCHI, CONSIGLIO DI STATO CONFERMA REGOLAMENTO DI NAPOLI: “INAMMISSIBILE LA CONTESTAZIONE SUL ‘DISTANZIOMETRO’”

 

ROMA - Per quanto riguarda la contestazione sul “distanziometro”, infine, i giudici rilevano che «la società ricorrente (nel caso specifico la Napoli Bingo, ndr) non ha dimostrato di trovarsi in una condizione di vicinanza con i “luoghi sensibili” tale da pregiudicarne la sopravvivenza. Ne consegue, informa Agipronews, che la censura relativa alla localizzazione delle sale da gioco, nel difettare del presupposto dell’esistenza di una lesione, anche solo potenziale, finisce per mostrarsi inammissibile per carenza di concretezza ed attualità dell’interesse». LL/Agipro