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CORONAVIRUS - Regine Campania, chiarimento sull'ordinanza e le disposizioni relative ai Comuni di Sala Consilina, Caggiano, Polla e Atena Lucana
17.03.2020 12:11 di Napoli Magazine
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CORONAVIRUS: chiarimento n. 8 del 17 marzo 2020.

 

Con riferimento all’Ordinanza n. 18 del 15 marzo 2020 (Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.- Disposizioni relative ai Comuni di Sala Consilina, Caggiano, Polla e Atena Lucana (SA), si forniscono i seguenti chiarimenti:
Ai sensi della citata Ordinanza, in entrata e in uscita dai singoli territori comunali interessati, risulta consentito il solo transito necessario allo svolgimento delle attività riferite a servizi pubblici essenziali, sanitarie o aventi ad oggetto la vendita di generi alimentari o di prima necessità, come individuati dal DPCM 11 marzo 2020, limitatamente alle presenze che risultino strettamente indispensabili allo svolgimento di dette attività e a quelle di pulizia dei relativi locali.
Sono altresì consentiti, nei termini di cui innanzi, gli spostamenti del personale impegnato nel rifornimento e/o approvvigionamento necessario alle dette attività.
Alle attività sopra individuate sono equiparate, sulla base dei provvedimenti statali adottati in materia, quelle concernenti la produzione o la distribuzione di generi alimentari, rientranti nella filiera della trasformazione agroalimentare.
È in ogni caso fatto salvo l’obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione individuale.

 

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17/03/2020 - 12:11

CORONAVIRUS: chiarimento n. 8 del 17 marzo 2020.

 

Con riferimento all’Ordinanza n. 18 del 15 marzo 2020 (Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.- Disposizioni relative ai Comuni di Sala Consilina, Caggiano, Polla e Atena Lucana (SA), si forniscono i seguenti chiarimenti:
Ai sensi della citata Ordinanza, in entrata e in uscita dai singoli territori comunali interessati, risulta consentito il solo transito necessario allo svolgimento delle attività riferite a servizi pubblici essenziali, sanitarie o aventi ad oggetto la vendita di generi alimentari o di prima necessità, come individuati dal DPCM 11 marzo 2020, limitatamente alle presenze che risultino strettamente indispensabili allo svolgimento di dette attività e a quelle di pulizia dei relativi locali.
Sono altresì consentiti, nei termini di cui innanzi, gli spostamenti del personale impegnato nel rifornimento e/o approvvigionamento necessario alle dette attività.
Alle attività sopra individuate sono equiparate, sulla base dei provvedimenti statali adottati in materia, quelle concernenti la produzione o la distribuzione di generi alimentari, rientranti nella filiera della trasformazione agroalimentare.
È in ogni caso fatto salvo l’obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione individuale.