Attualità
COVID-19 - Regione Campania, ordinanza: proroga e aggiornamento delle misure su vendita degli alcolici, mascherine e rientri dall'estero
01.09.2021 13:41 di Napoli Magazine
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Il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha firmato l'ordinanza n. 22 del 31 agosto 2021 che contiene ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19:

 

Proroga e aggiornamento delle misure disposte con l’Ordinanza regionale n.21 del 2021 (Disposizioni in tema di vendita e consumo di bevande alcoliche. Precisazioni sull’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie. Disposizioni in tema di controlli dei rientri dall’estero nel territorio della Campania.)

 

ORDINANZA


Fatta salva l’adozione di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell’evoluzione della situazione
epidemiologica, su tutto il territorio regionale, dalla data del 1° settembre 2021 e fino al 30 settembre
2021:


1. sono prorogate le disposizioni di cui all’Ordinanza del Presidente della Giunta regionale della
Campania n. 21 del 31 luglio 2021- pubblicata sul BURC in pari data - e, in particolare:
1.1. dalle ore 22,00 e fino alle ore 6,00:


a) è fatto divieto di vendita con asporto di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, da parte
di qualsiasi esercizio commerciale (ivi compresi bar, chioschi, pizzerie, ristoranti, pub,
vinerie, supermercati) e con distributori automatici;
b) è fatto divieto di consumo di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, nelle aree
pubbliche ed aperte al pubblico, ivi compresi gli spazi antistanti gli esercizi commerciali, le
piazze, le ville e i parchi comunali;
c) ai bar, “baretti”, vinerie, gelaterie, pasticcerie, chioschi ed esercizi di somministrazione
ambulante nonché agli altri esercizi di ristorazione la vendita di bevande alcoliche, di qualsiasi
gradazione, è consentita esclusivamente al banco o ai tavoli;
d) sono comunque vietati affollamenti o assembramenti per il consumo di qualsiasi genere
alimentare in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
1.2. E’ fatta raccomandazione ai Comuni e alle altre Autorità competenti di intensificare la
vigilanza e i controlli sul rispetto del divieto di assembramenti, in particolare nelle zone ed
orari della cd. “movida”.
1.3. In conformità a quanto previsto dall’Ordinanza del Ministro della Salute 22 giugno 2021-
così come prorogata con Ordinanza del Ministro della Salute 27 agosto 2021 - l’obbligo di
utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, anche all’esterno, resta fermo, tra
l’altro, in ogni situazione in cui non possa essere garantito il distanziamento interpersonale o
quando si configurino assembramenti o affollamenti. L’utilizzo dei detti dispositivi resta
pertanto obbligatorio, sul territorio regionale, in ogni luogo non isolato – ad es. nei centri
urbani, nelle piazze, sui lungomari nelle ore e situazioni di affollamento - nonché nelle file,
code, mercati o fiere ed altri eventi, anche all’aperto, nonché nei contesti di trasporto pubblico
all'aperto quali traghetti, battelli, navi.


Giunta Regionale della Campania


 Il Presidente


2. A modifica ed aggiornamento del punto 3. dell’Ordinanza regionale n. 21 del 31 luglio 2021:
- è fatto obbligo a tutti i passeggeri in arrivo all’Aeroporto Internazionale di Napoli attraverso voli,
diretti o di transito, dai Paesi per i quali l’Ordinanza del Ministro della Salute 29 luglio 2021, come
modificata ed aggiornata dall’Ordinanza del Ministro della Salute 28 agosto 2021, non preveda
l’obbligo di isolamento fiduciario all’arrivo, di sottoporsi ai controlli, anche a campione, organizzati
dall’USMAF in raccordo con l’Unità di Crisi regionale, la GESAC s.p.a., e la Protezione Civile
regionale e con il supporto dell’ASL NA 1 secondo le modalità da definirsi all’esito di apposito
tavolo tecnico.
3. E’ dato mandato all’Unità di Crisi Regionale di verificare, anche di concerto con GESAC e
USMAF, per quanto di competenza, le misure adottate ai fini dell’ottemperanza delle disposizioni di
cui all’art. 9-quater (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nei mezzi di trasporto) del Decretolegge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87,
in tema di accesso dei passeggeri ai voli di linea nazionali e agli altri mezzi di trasporto previsti dalla
norma.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di cui al presente provvedimento
e' punito, ai sensi delle norme del decreto legge n.19/2020 e del decreto legge 33/2020, come
modificati in sede di conversione in legge e ss.mm.ii., con la sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da euro 400 a euro 1.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali
previste dall'articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri
per ragioni di sanita'. Si applica altresi' la sanzione amministrativa accessoria della chiusura
dell'esercizio o dell'attivita' da 5 a 30 giorni. Si applicano, per quanto non stabilito dal presente
provvedimento, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n.
689, in quanto compatibili. Per il pagamento in misura ridotta si applica l'articolo 202, commi 1, 2 e
2.1, del codice della strada. Ai relativi procedimenti si applica l'articolo 103 del decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. All'atto
dell'accertamento delle violazioni, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della
violazione, l'organo accertatore puo' disporre la chiusura provvisoria dell'attivita' o dell'esercizio per
una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria e' scomputato dalla
corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. In caso di
reiterata violazione, la sanzione amministrativa e' raddoppiata e quella accessoria e' applicata nella
misura massima. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 5 e 9-bis del citato decreto-legge
22 aprile 2021, n. 52, è sanzionata secondo quanto disposto dall’art. 13 del medesimo decreto-legge
22 aprile 2021, n. 52. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16
maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. Dopo due
violazioni delle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 9-bis, commesse in giornate diverse, si
applica, a partire dalla terza violazione, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura
dell'esercizio o dell'attività da uno a dieci giorni. Alle condotte previste dagli articoli
476, 477, 479, 480, 481, 482 e 489 del codice penale, anche se relative ai documenti informatici di
cui all'articolo 491-bis del medesimo codice, aventi ad oggetto le certificazioni verdi COVID-19 in
formato digitale o analogico, si applicano le pene stabilite nei detti articoli.
5. La presente ordinanza è comunicata, ai sensi dell’art.1, comma 16, decreto-legge n.33/2020,
convertito dalla legge 14 luglio 2020, n.74, al Ministro della Salute ed è notificata all’Unità di Crisi 
Giunta Regionale della Campania
 Il Presidente
regionale, all’USMAF Napoli, all’ENAC, alla Gesac s.p.a., alle Prefetture, alle AA.SS.LL., alle
Camere di Commercio della regione Campania e all’ANCI Campania ed è pubblicata sul sito
istituzionale della Regione Campania, nonché sul BURC.
Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

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01/09/2021 - 13:41

Il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha firmato l'ordinanza n. 22 del 31 agosto 2021 che contiene ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19:

 

Proroga e aggiornamento delle misure disposte con l’Ordinanza regionale n.21 del 2021 (Disposizioni in tema di vendita e consumo di bevande alcoliche. Precisazioni sull’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie. Disposizioni in tema di controlli dei rientri dall’estero nel territorio della Campania.)

 

ORDINANZA


Fatta salva l’adozione di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell’evoluzione della situazione
epidemiologica, su tutto il territorio regionale, dalla data del 1° settembre 2021 e fino al 30 settembre
2021:


1. sono prorogate le disposizioni di cui all’Ordinanza del Presidente della Giunta regionale della
Campania n. 21 del 31 luglio 2021- pubblicata sul BURC in pari data - e, in particolare:
1.1. dalle ore 22,00 e fino alle ore 6,00:


a) è fatto divieto di vendita con asporto di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, da parte
di qualsiasi esercizio commerciale (ivi compresi bar, chioschi, pizzerie, ristoranti, pub,
vinerie, supermercati) e con distributori automatici;
b) è fatto divieto di consumo di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, nelle aree
pubbliche ed aperte al pubblico, ivi compresi gli spazi antistanti gli esercizi commerciali, le
piazze, le ville e i parchi comunali;
c) ai bar, “baretti”, vinerie, gelaterie, pasticcerie, chioschi ed esercizi di somministrazione
ambulante nonché agli altri esercizi di ristorazione la vendita di bevande alcoliche, di qualsiasi
gradazione, è consentita esclusivamente al banco o ai tavoli;
d) sono comunque vietati affollamenti o assembramenti per il consumo di qualsiasi genere
alimentare in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
1.2. E’ fatta raccomandazione ai Comuni e alle altre Autorità competenti di intensificare la
vigilanza e i controlli sul rispetto del divieto di assembramenti, in particolare nelle zone ed
orari della cd. “movida”.
1.3. In conformità a quanto previsto dall’Ordinanza del Ministro della Salute 22 giugno 2021-
così come prorogata con Ordinanza del Ministro della Salute 27 agosto 2021 - l’obbligo di
utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, anche all’esterno, resta fermo, tra
l’altro, in ogni situazione in cui non possa essere garantito il distanziamento interpersonale o
quando si configurino assembramenti o affollamenti. L’utilizzo dei detti dispositivi resta
pertanto obbligatorio, sul territorio regionale, in ogni luogo non isolato – ad es. nei centri
urbani, nelle piazze, sui lungomari nelle ore e situazioni di affollamento - nonché nelle file,
code, mercati o fiere ed altri eventi, anche all’aperto, nonché nei contesti di trasporto pubblico
all'aperto quali traghetti, battelli, navi.


Giunta Regionale della Campania


 Il Presidente


2. A modifica ed aggiornamento del punto 3. dell’Ordinanza regionale n. 21 del 31 luglio 2021:
- è fatto obbligo a tutti i passeggeri in arrivo all’Aeroporto Internazionale di Napoli attraverso voli,
diretti o di transito, dai Paesi per i quali l’Ordinanza del Ministro della Salute 29 luglio 2021, come
modificata ed aggiornata dall’Ordinanza del Ministro della Salute 28 agosto 2021, non preveda
l’obbligo di isolamento fiduciario all’arrivo, di sottoporsi ai controlli, anche a campione, organizzati
dall’USMAF in raccordo con l’Unità di Crisi regionale, la GESAC s.p.a., e la Protezione Civile
regionale e con il supporto dell’ASL NA 1 secondo le modalità da definirsi all’esito di apposito
tavolo tecnico.
3. E’ dato mandato all’Unità di Crisi Regionale di verificare, anche di concerto con GESAC e
USMAF, per quanto di competenza, le misure adottate ai fini dell’ottemperanza delle disposizioni di
cui all’art. 9-quater (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nei mezzi di trasporto) del Decretolegge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87,
in tema di accesso dei passeggeri ai voli di linea nazionali e agli altri mezzi di trasporto previsti dalla
norma.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di cui al presente provvedimento
e' punito, ai sensi delle norme del decreto legge n.19/2020 e del decreto legge 33/2020, come
modificati in sede di conversione in legge e ss.mm.ii., con la sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da euro 400 a euro 1.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali
previste dall'articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri
per ragioni di sanita'. Si applica altresi' la sanzione amministrativa accessoria della chiusura
dell'esercizio o dell'attivita' da 5 a 30 giorni. Si applicano, per quanto non stabilito dal presente
provvedimento, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n.
689, in quanto compatibili. Per il pagamento in misura ridotta si applica l'articolo 202, commi 1, 2 e
2.1, del codice della strada. Ai relativi procedimenti si applica l'articolo 103 del decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. All'atto
dell'accertamento delle violazioni, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della
violazione, l'organo accertatore puo' disporre la chiusura provvisoria dell'attivita' o dell'esercizio per
una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria e' scomputato dalla
corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. In caso di
reiterata violazione, la sanzione amministrativa e' raddoppiata e quella accessoria e' applicata nella
misura massima. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 5 e 9-bis del citato decreto-legge
22 aprile 2021, n. 52, è sanzionata secondo quanto disposto dall’art. 13 del medesimo decreto-legge
22 aprile 2021, n. 52. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16
maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. Dopo due
violazioni delle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 9-bis, commesse in giornate diverse, si
applica, a partire dalla terza violazione, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura
dell'esercizio o dell'attività da uno a dieci giorni. Alle condotte previste dagli articoli
476, 477, 479, 480, 481, 482 e 489 del codice penale, anche se relative ai documenti informatici di
cui all'articolo 491-bis del medesimo codice, aventi ad oggetto le certificazioni verdi COVID-19 in
formato digitale o analogico, si applicano le pene stabilite nei detti articoli.
5. La presente ordinanza è comunicata, ai sensi dell’art.1, comma 16, decreto-legge n.33/2020,
convertito dalla legge 14 luglio 2020, n.74, al Ministro della Salute ed è notificata all’Unità di Crisi 
Giunta Regionale della Campania
 Il Presidente
regionale, all’USMAF Napoli, all’ENAC, alla Gesac s.p.a., alle Prefetture, alle AA.SS.LL., alle
Camere di Commercio della regione Campania e all’ANCI Campania ed è pubblicata sul sito
istituzionale della Regione Campania, nonché sul BURC.
Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.