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COMUNE DI NAPOLI - Ordinanza del sindaco: vietati fuochi d'artificio dalle ore 16 del 31 dicembre alle ore 24:00 dell'1 gennaio 2022
30.12.2021 19:36 di Napoli Magazine

Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, ha firmato l'ordinanza per il divieto di utilizzo di fuochi d’artificio, petardi, botti, razzi e simili artifici pirotecnici su tutto il territorio cittadino dalle 16 del 31 dicembre 2021 alle 24 del 1 gennaio 2022. L'ordinanza prevede "il divieto assoluto di usare e far esplodere fuochi d’artificio, petardi, botti, razzi e simili artifici pirotecnici, ancorchè di libera vendita, su tutto il territorio cittadino dalle ore 16:00 del 31 dicembre 2021 alle ore 24:00 del 1 gennaio 2022. Salvo che il fatto non costituisca reato, i trasgressori del divieto di cui alla presente ordinanza, sono puniti mediante l’applicazione della sanzione amministrativa prevista dall’art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000, di importo compreso tra € 25,00 e € 500,00, il sequestro del materiale pirotecnico utilizzato ai sensi dell’art. 13 della Legge 689/1981 e la successiva confisca ai sensi dell’art. 20 comma 5 della predetta legge".

 

Nel dettaglio:

 

 

 

IL SINDACO

 

Premesso che in occasione della festa di Capodanno è diffusa la pratica di utilizzare fuochi d’artificio, petardi, botti, razzi e simili, nonché altri fuochi pirotecnici esplodenti; che l’uso improprio di tali prodotti, implicando un oggettivo pericolo, senza l’adozione delle necessarie precauzioni atte ad evitare pericoli e danni diretti ed indiretti, minaccia l’integrità fisica della persone e degli animali, nonché del patrimonio artistico storico culturale del Comune di Napoli; che esiste un oggettivo pericolo anche per quei prodotti, di natura esplodente, per i quali è ammessa la vendita al pubblico; che, inoltre, nell’attuale situazione di emergenza sanitaria, l’incremento delle ospedalizzazioni, conseguenti ad incidenti provocati dai botti, rappresenterebbe un particolare vulnus per gli operatori della sanità, già tanto provati da mesi di pandemia; che, pertanto, è doveroso mettere in atto tutte le possibili azioni per evitare di congestionare ulteriormente i Pronto Soccorso; che, le esperienze concretamente registrate negli anni passati nella città di Napoli e le testimonianze di stampa e televisione hanno evidenziato le conseguenze legate all’utilizzo, al di fuori di ogni cautela, di artifici esplodenti, nonché i danni provocati a persone, animali e cose; che, sempre di più, la società civile sta acquistando consapevolezza di limitare il più possibile rumori molesti, nonché l’incremento di emissioni di inquinanti nell’ambiente soprattutto per le categorie di soggetti particolarmente fragili come bambini ed anziani, nonché gli animali domestici e non i quali possono essere vittime di eventi letali dovuti al citato utilizzo improprio.

 

Tenuto conto che con il DPCM del 14 dicembre 2021 è stato prorogato lo stato di emergenza epidemiologica da Covid 19 fino al 31 marzo 2022; che con successive ordinanze n. 27 e n. 28, rispettivamente del 15 e del 19 dicembre 2021, il Presidente della Regione Campania ha disposto ulteriori misure di prevenzione sanitaria nel periodo compreso tra il 23 dicembre 2021 ed il 01 gennaio 2022 con l’intento, tra l’altro, di impedire fenomeni di assembramento o affollamento.

 

Ritenuto

 

che è pertanto necessario disciplinare l’utilizzo dei predetti fuochi d’artificio esplodenti e/o infiammabili al fine di garantire la sicurezza e la salute dei cittadini e l’integrità patrimoniale; che, a tal fine, occorre disporre il divieto di utilizzo di qualsiasi artificio pirotecnico ad effetto sonoro, infiammabile ed esplodente di cui sia oggettivamente implicita la potenziale pericolosità dalle ore 16:00 del 31 dicembre 2021 alle ore 24:00 del 01 gennaio 2022.

 

Visti

 

l’art. 54, comma 4 e comma 4 bis del D. Lgs. 267/2000; la legge 18 aprile 2017, n. 48; la circolare del Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Ufficio per l’Amministrazione Generale prot. n. 557 del 29.11.2021; per i motivi evidenziati in premessa

 

ORDINA

 

il divieto assoluto di usare e far esplodere fuochi d’artificio, petardi, botti, razzi e simili artifici pirotecnici, ancorchè di libera vendita, su tutto il territorio cittadino dalle ore 16:00 del 31 dicembre 2021 alle ore 24:00 del 1 gennaio 2022. Salvo che il fatto non costituisca reato, i trasgressori del divieto di cui alla presente ordinanza, sono puniti mediante l’applicazione della sanzione amministrativa prevista dall’art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000, di importo compreso tra € 25,00 e € 500,00, il sequestro del materiale pirotecnico utilizzato ai sensi dell’art. 13 della Legge 689/1981 e la successiva confisca ai sensi dell’art. 20 comma 5 della predetta legge. La presente ordinanza è immediatamente esecutiva, ed è pubblicata in data odierna nell’Albo Pretorio del Comune di Napoli e sul sito web istituzionale dell'Ente. Inoltre è immediatamente comunicata al Sig. Prefetto di Napoli, ai sensi dell'art. 54, comma 4, Comune di Napoli Data: 30/12/2021, ORDSI/2021/0000766 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla sua attuazione.

 

Il Servizio Autonomo Polizia Locale e tutti gli altri Agenti della forza pubblica sono incaricati di vigilare sull’osservanza della presente ordinanza. Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Campania entro giorni sessanta dalla data di pubblicazione o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro giorni centoventi dalla pubblicazione. La presente ordinanza annulla e sostituisce l’ordinanza n. 765 del 30/12/2021 erroneamente registrata in una versione non definitiva.

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30/12/2021 - 19:36

Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, ha firmato l'ordinanza per il divieto di utilizzo di fuochi d’artificio, petardi, botti, razzi e simili artifici pirotecnici su tutto il territorio cittadino dalle 16 del 31 dicembre 2021 alle 24 del 1 gennaio 2022. L'ordinanza prevede "il divieto assoluto di usare e far esplodere fuochi d’artificio, petardi, botti, razzi e simili artifici pirotecnici, ancorchè di libera vendita, su tutto il territorio cittadino dalle ore 16:00 del 31 dicembre 2021 alle ore 24:00 del 1 gennaio 2022. Salvo che il fatto non costituisca reato, i trasgressori del divieto di cui alla presente ordinanza, sono puniti mediante l’applicazione della sanzione amministrativa prevista dall’art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000, di importo compreso tra € 25,00 e € 500,00, il sequestro del materiale pirotecnico utilizzato ai sensi dell’art. 13 della Legge 689/1981 e la successiva confisca ai sensi dell’art. 20 comma 5 della predetta legge".

 

Nel dettaglio:

 

 

 

IL SINDACO

 

Premesso che in occasione della festa di Capodanno è diffusa la pratica di utilizzare fuochi d’artificio, petardi, botti, razzi e simili, nonché altri fuochi pirotecnici esplodenti; che l’uso improprio di tali prodotti, implicando un oggettivo pericolo, senza l’adozione delle necessarie precauzioni atte ad evitare pericoli e danni diretti ed indiretti, minaccia l’integrità fisica della persone e degli animali, nonché del patrimonio artistico storico culturale del Comune di Napoli; che esiste un oggettivo pericolo anche per quei prodotti, di natura esplodente, per i quali è ammessa la vendita al pubblico; che, inoltre, nell’attuale situazione di emergenza sanitaria, l’incremento delle ospedalizzazioni, conseguenti ad incidenti provocati dai botti, rappresenterebbe un particolare vulnus per gli operatori della sanità, già tanto provati da mesi di pandemia; che, pertanto, è doveroso mettere in atto tutte le possibili azioni per evitare di congestionare ulteriormente i Pronto Soccorso; che, le esperienze concretamente registrate negli anni passati nella città di Napoli e le testimonianze di stampa e televisione hanno evidenziato le conseguenze legate all’utilizzo, al di fuori di ogni cautela, di artifici esplodenti, nonché i danni provocati a persone, animali e cose; che, sempre di più, la società civile sta acquistando consapevolezza di limitare il più possibile rumori molesti, nonché l’incremento di emissioni di inquinanti nell’ambiente soprattutto per le categorie di soggetti particolarmente fragili come bambini ed anziani, nonché gli animali domestici e non i quali possono essere vittime di eventi letali dovuti al citato utilizzo improprio.

 

Tenuto conto che con il DPCM del 14 dicembre 2021 è stato prorogato lo stato di emergenza epidemiologica da Covid 19 fino al 31 marzo 2022; che con successive ordinanze n. 27 e n. 28, rispettivamente del 15 e del 19 dicembre 2021, il Presidente della Regione Campania ha disposto ulteriori misure di prevenzione sanitaria nel periodo compreso tra il 23 dicembre 2021 ed il 01 gennaio 2022 con l’intento, tra l’altro, di impedire fenomeni di assembramento o affollamento.

 

Ritenuto

 

che è pertanto necessario disciplinare l’utilizzo dei predetti fuochi d’artificio esplodenti e/o infiammabili al fine di garantire la sicurezza e la salute dei cittadini e l’integrità patrimoniale; che, a tal fine, occorre disporre il divieto di utilizzo di qualsiasi artificio pirotecnico ad effetto sonoro, infiammabile ed esplodente di cui sia oggettivamente implicita la potenziale pericolosità dalle ore 16:00 del 31 dicembre 2021 alle ore 24:00 del 01 gennaio 2022.

 

Visti

 

l’art. 54, comma 4 e comma 4 bis del D. Lgs. 267/2000; la legge 18 aprile 2017, n. 48; la circolare del Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Ufficio per l’Amministrazione Generale prot. n. 557 del 29.11.2021; per i motivi evidenziati in premessa

 

ORDINA

 

il divieto assoluto di usare e far esplodere fuochi d’artificio, petardi, botti, razzi e simili artifici pirotecnici, ancorchè di libera vendita, su tutto il territorio cittadino dalle ore 16:00 del 31 dicembre 2021 alle ore 24:00 del 1 gennaio 2022. Salvo che il fatto non costituisca reato, i trasgressori del divieto di cui alla presente ordinanza, sono puniti mediante l’applicazione della sanzione amministrativa prevista dall’art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000, di importo compreso tra € 25,00 e € 500,00, il sequestro del materiale pirotecnico utilizzato ai sensi dell’art. 13 della Legge 689/1981 e la successiva confisca ai sensi dell’art. 20 comma 5 della predetta legge. La presente ordinanza è immediatamente esecutiva, ed è pubblicata in data odierna nell’Albo Pretorio del Comune di Napoli e sul sito web istituzionale dell'Ente. Inoltre è immediatamente comunicata al Sig. Prefetto di Napoli, ai sensi dell'art. 54, comma 4, Comune di Napoli Data: 30/12/2021, ORDSI/2021/0000766 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla sua attuazione.

 

Il Servizio Autonomo Polizia Locale e tutti gli altri Agenti della forza pubblica sono incaricati di vigilare sull’osservanza della presente ordinanza. Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Campania entro giorni sessanta dalla data di pubblicazione o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro giorni centoventi dalla pubblicazione. La presente ordinanza annulla e sostituisce l’ordinanza n. 765 del 30/12/2021 erroneamente registrata in una versione non definitiva.