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NEWS - Centro scommesse a Bacoli, il Tar Campania conferma il “no” della Questura: “Locale troppo vicino a una scuola”
29.10.2026 15:29 di Napoli Magazine
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Il Tar Campania conferma il “no” della Questura all’apertura di un centro scommesse a Bacoli, in provincia di Napoli, distante meno di 250 metri da una scuola per l’infanzia. Come riporta Agipronews, al centro della controversia, le modalità di calcolo della distanza minima dai luoghi sensibili, prevista dalla Legge regionale che disciplina il settore del gioco.

La società contestava le misurazioni effettuate dalla Polizia municipale, sostenendo che la distanza tra il locale e la vicina scuola dell'infanzia (l’Istituto Scolastico “A. Gramsci”) fosse di 269 metri, dunque superiore al limite di 250 metri previsto dalla normativa campana. Secondo la ricorrente, il Comune aveva erroneamente preso come riferimento, per la sala scommesse, un'uscita di emergenza e, per l'istituto scolastico, l'accesso esterno all’area del cortile, anziché gli ingressi principali dei due edifici.

I giudici amministrativi hanno tuttavia ritenuto corrette le verifiche effettuate dalla Polizia municipale, che avevano accertato distanze comprese tra 200 e 237 metri, a seconda dei percorsi e delle tecniche di misurazione utilizzati. Anche considerando l'ingresso della sala indicato dalla società, distante appena 12 metri da quello preso come riferimento dal Comune, non sarebbe stato comunque rispettato il limite minimo previsto dalla legge.

Quanto all'accesso alla scuola, il Tar ha respinto la tesi secondo cui la misurazione avrebbe dovuto concludersi in corrispondenza del portone interno dell'edificio scolastico, anziché dell'ingresso esterno pedonale utilizzato dagli alunni. Secondo il Collegio, tale interpretazione attribuisce rilievo a “profili di stampo meramente formalistico”, senza considerare “l'effettivo utilizzo da parte dell'utenza scolastica”, risultando così in contrasto con le finalità del distanziometro.

Nella sentenza, il Tribunale ha inoltre ricordato che le disposizioni sulle distanze minime dai luoghi sensibili rientrano nella tutela della salute, essendo finalizzate a proteggere le categorie più vulnerabili e a prevenire forme di gioco problematico. La Legge regionale della Campania stabilisce infatti che la distanza debba essere calcolata “secondo criteri che tengono conto degli assi viari e, pertanto, sulla base delle distanze pedonali più brevi”.

Il Tar ha quindi respinto il ricorso della società e legittimato il diniego della Questura.

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NEWS - Centro scommesse a Bacoli, il Tar Campania conferma il “no” della Questura: “Locale troppo vicino a una scuola”

di Napoli Magazine

29/10/2026 - 15:29

Il Tar Campania conferma il “no” della Questura all’apertura di un centro scommesse a Bacoli, in provincia di Napoli, distante meno di 250 metri da una scuola per l’infanzia. Come riporta Agipronews, al centro della controversia, le modalità di calcolo della distanza minima dai luoghi sensibili, prevista dalla Legge regionale che disciplina il settore del gioco.

La società contestava le misurazioni effettuate dalla Polizia municipale, sostenendo che la distanza tra il locale e la vicina scuola dell'infanzia (l’Istituto Scolastico “A. Gramsci”) fosse di 269 metri, dunque superiore al limite di 250 metri previsto dalla normativa campana. Secondo la ricorrente, il Comune aveva erroneamente preso come riferimento, per la sala scommesse, un'uscita di emergenza e, per l'istituto scolastico, l'accesso esterno all’area del cortile, anziché gli ingressi principali dei due edifici.

I giudici amministrativi hanno tuttavia ritenuto corrette le verifiche effettuate dalla Polizia municipale, che avevano accertato distanze comprese tra 200 e 237 metri, a seconda dei percorsi e delle tecniche di misurazione utilizzati. Anche considerando l'ingresso della sala indicato dalla società, distante appena 12 metri da quello preso come riferimento dal Comune, non sarebbe stato comunque rispettato il limite minimo previsto dalla legge.

Quanto all'accesso alla scuola, il Tar ha respinto la tesi secondo cui la misurazione avrebbe dovuto concludersi in corrispondenza del portone interno dell'edificio scolastico, anziché dell'ingresso esterno pedonale utilizzato dagli alunni. Secondo il Collegio, tale interpretazione attribuisce rilievo a “profili di stampo meramente formalistico”, senza considerare “l'effettivo utilizzo da parte dell'utenza scolastica”, risultando così in contrasto con le finalità del distanziometro.

Nella sentenza, il Tribunale ha inoltre ricordato che le disposizioni sulle distanze minime dai luoghi sensibili rientrano nella tutela della salute, essendo finalizzate a proteggere le categorie più vulnerabili e a prevenire forme di gioco problematico. La Legge regionale della Campania stabilisce infatti che la distanza debba essere calcolata “secondo criteri che tengono conto degli assi viari e, pertanto, sulla base delle distanze pedonali più brevi”.

Il Tar ha quindi respinto il ricorso della società e legittimato il diniego della Questura.