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REGIONE CAMPANIA - Nuova ordinanza: fino al 3 aprile sospesa l'attività privata dei cantieri
21.03.2020 00:42 di Napoli Magazine
Nuova ordinanza da parte della Regione Campania. Lo ha annunciato il Governatore Vincenzo De Luca sui suoi canali social con il testo integrale. Su tutto il territorio regionale, fino al 3 aprile: - E' sospesa l'attività dei cantieri edili su committenza privata, fatti salvi gli interventi urgenti strettamente necessari a garantire la sicurezza o la funzionalità degli immobili e in ogni caso con obbligo di adozione dei dispositivi di protezione individuale da parte del personale impiegato e delle ulteriori misure precauzionali previste dalla disciplina vigente. I responsabili provvedono alla messa in sicurezza e alla chiusura temporanea del cantiere non oltre 5 giorni dalla data della presente ordinanza; - Per i lavori a committenza pubblica, fatti salvi l'avvio e la prosecuzione di quelli concernenti le reti di pubblica utilità e l'edilizia sanitaria nonché degli interventi volti ad assicurare la messa in sicurezza e la funzionalità degli immobili, le stazioni appaltanti valutano la differibilità delle singole lavorazioni o interventi in corso ovvero programmati. Per le lavorazioni indifferibili, è fatto comunque salvo l'obbligo di adozione dei dispositivi di protezione individuale e delle ulteriori misure precauzionali previste dalla disciplina vigente. Per le lavorazioni differibili, sono disposti la messa in sicurezza e la chiusura temporanea del cantiere, da concludersi non oltre 5 giorni dalla data della presente ordinanza”.
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REGIONE CAMPANIA - Nuova ordinanza: fino al 3 aprile sospesa l'attività privata dei cantieri

di Napoli Magazine

21/03/2020 - 00:42

Nuova ordinanza da parte della Regione Campania. Lo ha annunciato il Governatore Vincenzo De Luca sui suoi canali social con il testo integrale. Su tutto il territorio regionale, fino al 3 aprile: - E' sospesa l'attività dei cantieri edili su committenza privata, fatti salvi gli interventi urgenti strettamente necessari a garantire la sicurezza o la funzionalità degli immobili e in ogni caso con obbligo di adozione dei dispositivi di protezione individuale da parte del personale impiegato e delle ulteriori misure precauzionali previste dalla disciplina vigente. I responsabili provvedono alla messa in sicurezza e alla chiusura temporanea del cantiere non oltre 5 giorni dalla data della presente ordinanza; - Per i lavori a committenza pubblica, fatti salvi l'avvio e la prosecuzione di quelli concernenti le reti di pubblica utilità e l'edilizia sanitaria nonché degli interventi volti ad assicurare la messa in sicurezza e la funzionalità degli immobili, le stazioni appaltanti valutano la differibilità delle singole lavorazioni o interventi in corso ovvero programmati. Per le lavorazioni indifferibili, è fatto comunque salvo l'obbligo di adozione dei dispositivi di protezione individuale e delle ulteriori misure precauzionali previste dalla disciplina vigente. Per le lavorazioni differibili, sono disposti la messa in sicurezza e la chiusura temporanea del cantiere, da concludersi non oltre 5 giorni dalla data della presente ordinanza”.