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SCOMMESSE - Tar Campania: no alla licenza di polizia per le sale collegate a bookmaker senza concessione
14.07.2020 13:42 di Napoli Magazine

Le Questure non possono concedere la licenza alle sale scommesse collegate a bookmaker senza concessione. A ribadirlo, spiega Agipronews, è il Tar Campania in due nuove sentenze che respingono i ricorsi di due gestori di sale in provincia di Napoli e Caserta, collegate a un bookmaker estero privo di concessione. In entrambi i casi il Questore aveva negato la licenza per l’attività. L’autorizzazione della Questura, si legge nella sentenza, può essere legittimamente rifiutata anche a società che all’estero sono invece autorizzate a raccogliere giocate. I giudici ricordano che l’ordinamento italiano in materia di scommesse prevede una duplice autorizzazione ed è costruito su un sistema “a doppio binario”, in base al quale «chi intenda svolgere l’attività è tenuto a munirsi sia della concessione da parte del Ministero dell’economia e delle finanze, che dell’autorizzazione di pubblica sicurezza». Disposizioni che, concludono i giudici, in numerosi precedenti «hanno positivamente superato il vaglio della giurisprudenza comunitaria e nazionale». In questi casi, quindi, il Questore non può quindi concedere la licenza, «non essendo ammessa alcuna discrezionalità dell’Amministrazione, che in assenza della concessione, è tenuta ad emettere un provvedimento di rigetto per insussistenza di uno dei presupposti di legge». LL/Agipro

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SCOMMESSE - Tar Campania: no alla licenza di polizia per le sale collegate a bookmaker senza concessione

di Napoli Magazine

14/07/2024 - 13:42

Le Questure non possono concedere la licenza alle sale scommesse collegate a bookmaker senza concessione. A ribadirlo, spiega Agipronews, è il Tar Campania in due nuove sentenze che respingono i ricorsi di due gestori di sale in provincia di Napoli e Caserta, collegate a un bookmaker estero privo di concessione. In entrambi i casi il Questore aveva negato la licenza per l’attività. L’autorizzazione della Questura, si legge nella sentenza, può essere legittimamente rifiutata anche a società che all’estero sono invece autorizzate a raccogliere giocate. I giudici ricordano che l’ordinamento italiano in materia di scommesse prevede una duplice autorizzazione ed è costruito su un sistema “a doppio binario”, in base al quale «chi intenda svolgere l’attività è tenuto a munirsi sia della concessione da parte del Ministero dell’economia e delle finanze, che dell’autorizzazione di pubblica sicurezza». Disposizioni che, concludono i giudici, in numerosi precedenti «hanno positivamente superato il vaglio della giurisprudenza comunitaria e nazionale». In questi casi, quindi, il Questore non può quindi concedere la licenza, «non essendo ammessa alcuna discrezionalità dell’Amministrazione, che in assenza della concessione, è tenuta ad emettere un provvedimento di rigetto per insussistenza di uno dei presupposti di legge». LL/Agipro