Calcio
ATALANTA - Ricorso contro la squalifica di Gasperini
08.04.2021 21:41 di Napoli Magazine Fonte: Sport Mediaset

Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso da parte dell'Atalanta contro la Figc sulla decisione della Corte Sportiva di Appello della FIGC che ha dichiarato inammissibile il reclamo presentato dalla medesima societa' contro la decisione del giudice sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, di cui al C.U. n. 194 del 23 febbraio 2021, con la quale e' stata inflitta, in capo a Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, la sanzione della squalifica per una giornata effettiva di gara e l'ammenda pari ad 15.000 euro in relazione alla gara del Campionato di Serie A di calcio Atalanta - Napoli del 21 febbraio 2021. La questione trae origine dai fatti occorsi in relazione alla gara del Campionato di Serie A Atalanta-Napoli del 21 febbraio 2021, in occasione della quale, al 25° del primo tempo, Gasperini ha contestato una decisione arbitrale, rivolgendo al Quarto Ufficiale espressioni irriguardose, continuando poi a protestare nei confronti del Direttore di gara, al quale ha gridato "espressioni di critica irrispettosa". La societa' ricorre al Collegio di Garanzia chidendo di ridurre la sanzione irrogata nella sanzione di una sola giornata di squalifica; in via subordinata, di ridurre la sanzione nella misura che sara' ritenuta commisurata alla gravita' della condotta addebitata. E in via di subordine, di accogliere il presente ricorso e, ai sensi dell'art. 62, comma 2, CGS CONI, di rinviare la decisione agli organi di giustizia FIGC, in diversa composizione, enunciando il principio di diritto al quale il giudice federale di rinvio competente dovra' attenersi.

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ATALANTA - Ricorso contro la squalifica di Gasperini

di Napoli Magazine

08/04/2024 - 21:41

Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso da parte dell'Atalanta contro la Figc sulla decisione della Corte Sportiva di Appello della FIGC che ha dichiarato inammissibile il reclamo presentato dalla medesima societa' contro la decisione del giudice sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, di cui al C.U. n. 194 del 23 febbraio 2021, con la quale e' stata inflitta, in capo a Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, la sanzione della squalifica per una giornata effettiva di gara e l'ammenda pari ad 15.000 euro in relazione alla gara del Campionato di Serie A di calcio Atalanta - Napoli del 21 febbraio 2021. La questione trae origine dai fatti occorsi in relazione alla gara del Campionato di Serie A Atalanta-Napoli del 21 febbraio 2021, in occasione della quale, al 25° del primo tempo, Gasperini ha contestato una decisione arbitrale, rivolgendo al Quarto Ufficiale espressioni irriguardose, continuando poi a protestare nei confronti del Direttore di gara, al quale ha gridato "espressioni di critica irrispettosa". La societa' ricorre al Collegio di Garanzia chidendo di ridurre la sanzione irrogata nella sanzione di una sola giornata di squalifica; in via subordinata, di ridurre la sanzione nella misura che sara' ritenuta commisurata alla gravita' della condotta addebitata. E in via di subordine, di accogliere il presente ricorso e, ai sensi dell'art. 62, comma 2, CGS CONI, di rinviare la decisione agli organi di giustizia FIGC, in diversa composizione, enunciando il principio di diritto al quale il giudice federale di rinvio competente dovra' attenersi.

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