Il Giudice Sportivo ha reso note le sue decisioni in merito alla nona giornata di Serie A. 10mila euro di multa alla Roma "a titolo di responsabilità oggettiva, per avere propri raccattapalle, dopo la segnatura della reta, rallentato sistematicamente la regolare ripresa del giuoco, costringendo l’Arbitro a prolungare di due minuti il tempo di recupero". 5mila alla Juve "per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria, cinque bottigliette d'acqua; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS". 3mila all'Empoli "a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato di circa quattro minuti l'inizio del primo tempo". 3mila euro al Milan "per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, intonato ripetutamente cori insultanti nei confronti dell'Arbitro". 2mila alla Salernitana "per avere suoi sostenitori, al 43° del secondo tempo, lanciato un fumogeno sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS".
di Napoli Magazine
24/10/2023 - 16:10
Il Giudice Sportivo ha reso note le sue decisioni in merito alla nona giornata di Serie A. 10mila euro di multa alla Roma "a titolo di responsabilità oggettiva, per avere propri raccattapalle, dopo la segnatura della reta, rallentato sistematicamente la regolare ripresa del giuoco, costringendo l’Arbitro a prolungare di due minuti il tempo di recupero". 5mila alla Juve "per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria, cinque bottigliette d'acqua; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS". 3mila all'Empoli "a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato di circa quattro minuti l'inizio del primo tempo". 3mila euro al Milan "per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, intonato ripetutamente cori insultanti nei confronti dell'Arbitro". 2mila alla Salernitana "per avere suoi sostenitori, al 43° del secondo tempo, lanciato un fumogeno sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS".