Il Giudice Sportivo ha reso le decisioni dopo la 15esima giornata di Serie A.
Ammenda di € 12.000,00: alla Soc. INTERNAZIONALE per avere suoi sostenitori, al 46° del primo tempo, intonato ripetutamente un coro insultante nei confronti dell'allenatore della squadra avversaria, percepito da tutti i collaboratori della Procura federale posizionati nelle varie parti dell'impianto; per avere inoltre, al termine della gara, lanciato in direzione del settore occupato dalla tifoseria avversaria un petardo di forte intensità che esplodeva nella zona cuscinetto posta tra i due settori; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 8.000,00: alla Soc. ATALANTA per avere suoi sostenitori, al 19° ed al 43° del secondo tempo, intonato ripetutamente un coro insultante nei confronti di un calciatore della squadra avversaria, percepito da tutti i collaboratori della Procura federale posizionati nelle varie parti dell'impianto; per avere inoltre, al 17° del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco un bicchiere di plastica semivuoto ed, al 32° del secondo tempo, nel recinto di giuoco due bicchieri di plastica semivuoti; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. HELLAS VERONA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco alcune bottigliette d’acqua; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. JUVENTUS per avere suoi sostenitori, al 25° del secondo tempo, intonato un coro insultante nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria, percepito da tutti i collaboratori della Procura federale posizionati nelle varie parti dell'impianto.
Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. SPEZIA per avere suoi sostenitori, al termine della gara, intonato un coro insultante nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria, percepito da tutti i collaboratori della Procura federale posizionati nelle varie parti dell'impianto.
Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. BOLOGNA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco, alcuni bicchieri di plastica semivuoti; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
di Napoli Magazine
15/11/2022 - 17:00
Il Giudice Sportivo ha reso le decisioni dopo la 15esima giornata di Serie A.
Ammenda di € 12.000,00: alla Soc. INTERNAZIONALE per avere suoi sostenitori, al 46° del primo tempo, intonato ripetutamente un coro insultante nei confronti dell'allenatore della squadra avversaria, percepito da tutti i collaboratori della Procura federale posizionati nelle varie parti dell'impianto; per avere inoltre, al termine della gara, lanciato in direzione del settore occupato dalla tifoseria avversaria un petardo di forte intensità che esplodeva nella zona cuscinetto posta tra i due settori; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 8.000,00: alla Soc. ATALANTA per avere suoi sostenitori, al 19° ed al 43° del secondo tempo, intonato ripetutamente un coro insultante nei confronti di un calciatore della squadra avversaria, percepito da tutti i collaboratori della Procura federale posizionati nelle varie parti dell'impianto; per avere inoltre, al 17° del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco un bicchiere di plastica semivuoto ed, al 32° del secondo tempo, nel recinto di giuoco due bicchieri di plastica semivuoti; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. HELLAS VERONA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco alcune bottigliette d’acqua; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. JUVENTUS per avere suoi sostenitori, al 25° del secondo tempo, intonato un coro insultante nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria, percepito da tutti i collaboratori della Procura federale posizionati nelle varie parti dell'impianto.
Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. SPEZIA per avere suoi sostenitori, al termine della gara, intonato un coro insultante nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria, percepito da tutti i collaboratori della Procura federale posizionati nelle varie parti dell'impianto.
Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. BOLOGNA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco, alcuni bicchieri di plastica semivuoti; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.