Calcio
GIUDICE SPORTIVO - Serie A, 6mila euro di multa al Lecce e 2mila euro al Cagliari, ammende da 1.500 euro per Atalanta e Milan
23.04.2024 13:34 di Napoli Magazine

Il Giudice Sportivo della Serie A ha annunciato le sue decisioni in merito alle multe di alcune squadre di Serie A dopo la trentatreesima giornata.

 

Ammenda di € 6.000,00: alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato numerosi fumogeni ed una bottiglietta sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.


Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. CAGLIARI per avere suoi sostenitori, prima dell'inizio della gara, lanciato un fumogeno sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.


Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. ATALANTA per avere suoi sostenitori, al 44° del primo tempo, lanciato un fumogeno nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.


Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. MILAN per avere suoi sostenitori, al 16° del primo temo, lanciato due bottigliette nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

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GIUDICE SPORTIVO - Serie A, 6mila euro di multa al Lecce e 2mila euro al Cagliari, ammende da 1.500 euro per Atalanta e Milan

di Napoli Magazine

23/04/2024 - 13:34

Il Giudice Sportivo della Serie A ha annunciato le sue decisioni in merito alle multe di alcune squadre di Serie A dopo la trentatreesima giornata.

 

Ammenda di € 6.000,00: alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato numerosi fumogeni ed una bottiglietta sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.


Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. CAGLIARI per avere suoi sostenitori, prima dell'inizio della gara, lanciato un fumogeno sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.


Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. ATALANTA per avere suoi sostenitori, al 44° del primo tempo, lanciato un fumogeno nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.


Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. MILAN per avere suoi sostenitori, al 16° del primo temo, lanciato due bottigliette nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.