Calcio
GIUDICE SPORTIVO - Serie A, ammende di 10mila euro all'Atalanta e al Venezia, di 3mila euro allo Spezia, di 2mila euro all'Udinese
15.02.2022 16:47 di Napoli Magazine
aA

Il giudice sportivo Gerardo Mastrandrea, in relazione alle partite della 25esima giornata del campionato di calcio di Serie A ha disposto una ammenda di 10mila euro all'Atalanta per avere suoi sostenitori, al 42' st, intonato un coro insultante nei confronti di un calciatore della squadra avversaria. Ammenda di 10mila euro anche al Venezia per avere suoi sostenitori, nel corso della partita, lanciato quattro petardi nel settore occupato dalla tifoseria avversaria; sanzione attenuata ex articolo 29, comma 1 lettera b) del Codice di giustizia sportiva. Ammenda di 3mila euro allo Spezia per avere suoi sostenitori, al 29' st, lanciato un fumogeno sul terreno di gioco; sanzione attenuata ex articolo 29, comma 1 lettera b) del Codice di giustizia sportiva. Infine, ammenda di 2mila euro all'Udinese, a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato di circa 3' l'inizio del secondo tempo della partita.

ULTIMISSIME CALCIO
TUTTE LE ULTIMISSIME
NOTIZIE SUCCESSIVE >>>
GIUDICE SPORTIVO - Serie A, ammende di 10mila euro all'Atalanta e al Venezia, di 3mila euro allo Spezia, di 2mila euro all'Udinese

di Napoli Magazine

15/02/2022 - 16:47

Il giudice sportivo Gerardo Mastrandrea, in relazione alle partite della 25esima giornata del campionato di calcio di Serie A ha disposto una ammenda di 10mila euro all'Atalanta per avere suoi sostenitori, al 42' st, intonato un coro insultante nei confronti di un calciatore della squadra avversaria. Ammenda di 10mila euro anche al Venezia per avere suoi sostenitori, nel corso della partita, lanciato quattro petardi nel settore occupato dalla tifoseria avversaria; sanzione attenuata ex articolo 29, comma 1 lettera b) del Codice di giustizia sportiva. Ammenda di 3mila euro allo Spezia per avere suoi sostenitori, al 29' st, lanciato un fumogeno sul terreno di gioco; sanzione attenuata ex articolo 29, comma 1 lettera b) del Codice di giustizia sportiva. Infine, ammenda di 2mila euro all'Udinese, a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato di circa 3' l'inizio del secondo tempo della partita.