Il Giudice Sportivo della Serie A ha reso note le sue decisioni in merito all'undicesima giornata di Serie A. 6mila euro di multa al Cagliari "per avere suoi sostenitori, all'11° del primo tempo, lanciato un fumogeno nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS". 6mila euro al Genoa "per avere suoi sostenitori, all'11° del primo tempo, lanciato un fumogeno nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS". 5mila euro all'Inter "per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato, sul terreno di giuoco, un petardo e nel recinto di giuoco un petardo e alcuni fumogeni sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS". 2mila al Verona "per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato alcuni cubetti di ghiaccio nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS". 1.500 all'Atalanta "per avere suoi sostenitori, al 33° del primo tempo, lanciato una bottiglietta di plastica nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS". 1.500 alla Fiorentina "per avere suoi sostenitori, al termine della gara, lanciato un fumogeno nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS". 1.500 alla Roma "per avere suoi sostenitori, al 5° del secondo tempo, lanciato, nel recinto di giuoco, un fumogeno; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS".
di Napoli Magazine
07/11/2023 - 15:56
Il Giudice Sportivo della Serie A ha reso note le sue decisioni in merito all'undicesima giornata di Serie A. 6mila euro di multa al Cagliari "per avere suoi sostenitori, all'11° del primo tempo, lanciato un fumogeno nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS". 6mila euro al Genoa "per avere suoi sostenitori, all'11° del primo tempo, lanciato un fumogeno nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS". 5mila euro all'Inter "per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato, sul terreno di giuoco, un petardo e nel recinto di giuoco un petardo e alcuni fumogeni sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS". 2mila al Verona "per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato alcuni cubetti di ghiaccio nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS". 1.500 all'Atalanta "per avere suoi sostenitori, al 33° del primo tempo, lanciato una bottiglietta di plastica nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS". 1.500 alla Fiorentina "per avere suoi sostenitori, al termine della gara, lanciato un fumogeno nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS". 1.500 alla Roma "per avere suoi sostenitori, al 5° del secondo tempo, lanciato, nel recinto di giuoco, un fumogeno; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS".