Il Giudice Sportivo ha reso note le decisioni in merito alla 37esima giornata. Non solo il Napoli (3mila euro), multate anche lo Spezia (10mila euro), l'Hellas Verona (3mila euro), la Salernitana (3mila euro) e il Lecce (2mila euro).
AMMENDE A SOCIETA'
Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. SPEZIA per avere suoi sostenitori, al 33° del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco, all'indirizzo del portiere della squadra avversaria, alcuni oggetti in plastica, che costringevano l'Arbitro a sospendere la gara per circa trenta secondi; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. HELLAS VERONA per avere suoi sostenitori, al 7° del primo tempo, lanciato nel recinto di giuoco due petardi; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco tre fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. SALERNITANA per avere suoi sostenitori, al 43° del primo tempo, lanciato due fumogeni sul terreno di giuoco che costringevano l'Arbitro ad interrompere la gara per circa trenta secondi; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, all'8° del secondo tempo, lanciato nel recinto di giuoco un fumogeno; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
di Napoli Magazine
30/05/2023 - 17:06
Il Giudice Sportivo ha reso note le decisioni in merito alla 37esima giornata. Non solo il Napoli (3mila euro), multate anche lo Spezia (10mila euro), l'Hellas Verona (3mila euro), la Salernitana (3mila euro) e il Lecce (2mila euro).
AMMENDE A SOCIETA'
Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. SPEZIA per avere suoi sostenitori, al 33° del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco, all'indirizzo del portiere della squadra avversaria, alcuni oggetti in plastica, che costringevano l'Arbitro a sospendere la gara per circa trenta secondi; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. HELLAS VERONA per avere suoi sostenitori, al 7° del primo tempo, lanciato nel recinto di giuoco due petardi; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco tre fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. SALERNITANA per avere suoi sostenitori, al 43° del primo tempo, lanciato due fumogeni sul terreno di giuoco che costringevano l'Arbitro ad interrompere la gara per circa trenta secondi; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, all'8° del secondo tempo, lanciato nel recinto di giuoco un fumogeno; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.