Si pubblicano i provvedimenti adottati del Giudice Sportivo avv. Emilio Battaglia, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Moreno Frigerio, nel corso della riunione del 26 agosto 2025. In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:
a) SOCIETA’
Il Giudice Sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della seconda giornata andata i sostenitori delle Società Juve Stabia, Mantova, Pescara, Palermo, Spezia, Catanzaro, Südtirol, Bari, Modena, Avellino hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS, delibera salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.
* * * * * * * * *
Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. REGGIANA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco alcune bottigliette; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS
Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. MODENA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco tre bottigliette di plastica; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. PALERMO per avere suoi sostenitori, prima dell’inizio della gara, acceso numerosi fumogeni nel proprio settore che costringevano l’Arbitro a ritardare l’inizio della gara di circa tre minuti; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. SAMPDORIA per avere suoi sostenitori, al 31° del primo tempo, lanciato un contenitore di cartone sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 1.000,00: alla Soc. EMPOLI per avere suoi sostenitori, al 40° del secondo tempo, lanciato nel recinto di giuoco una bottiglietta; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
b) CALCIATORI
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
CAGNANO Andrea (Avellino): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.
FUSI Pietro (Padova): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.
ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA
BIANCHI Giancarlo (Virtus Entella): per avere, al 48° del secondo tempo, rivolto agli Ufficiali di gara un’espressione irriguardosa; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.
d) DIRIGENTI
ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
GEMMI Roberto (Empoli): per avere, al 22° del secondo tempo, contestato platealmente l’operato arbitrale.
SCOGNAMIGLIO Gennaro (Reggiana): per avere, al 15° del secondo tempo, contestato platealmente l’operato arbitrale.
di Napoli Magazine
02/09/2025 - 14:39
Si pubblicano i provvedimenti adottati del Giudice Sportivo avv. Emilio Battaglia, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Moreno Frigerio, nel corso della riunione del 26 agosto 2025. In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:
a) SOCIETA’
Il Giudice Sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della seconda giornata andata i sostenitori delle Società Juve Stabia, Mantova, Pescara, Palermo, Spezia, Catanzaro, Südtirol, Bari, Modena, Avellino hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS, delibera salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.
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Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. REGGIANA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco alcune bottigliette; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS
Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. MODENA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco tre bottigliette di plastica; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. PALERMO per avere suoi sostenitori, prima dell’inizio della gara, acceso numerosi fumogeni nel proprio settore che costringevano l’Arbitro a ritardare l’inizio della gara di circa tre minuti; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. SAMPDORIA per avere suoi sostenitori, al 31° del primo tempo, lanciato un contenitore di cartone sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 1.000,00: alla Soc. EMPOLI per avere suoi sostenitori, al 40° del secondo tempo, lanciato nel recinto di giuoco una bottiglietta; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
b) CALCIATORI
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
CAGNANO Andrea (Avellino): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.
FUSI Pietro (Padova): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.
ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA
BIANCHI Giancarlo (Virtus Entella): per avere, al 48° del secondo tempo, rivolto agli Ufficiali di gara un’espressione irriguardosa; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.
d) DIRIGENTI
ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
GEMMI Roberto (Empoli): per avere, al 22° del secondo tempo, contestato platealmente l’operato arbitrale.
SCOGNAMIGLIO Gennaro (Reggiana): per avere, al 15° del secondo tempo, contestato platealmente l’operato arbitrale.