Calcio
NEWS - Il Tar respinge il ricorso del Palermo sulla serie A
27.09.2018 14:52 di Napoli Magazine
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Nessun diritto del Palermo a essere iscritto al campionato di Serie A come conseguenza dell'applicazione al Frosinone della 'sconfitta a tavolino' "in ragione dei comportamenti tenuti nel corso della gara di ritorno dei play off Serie B disputata il 16 giugno 2018". L'ha deciso con ordinanza il Tar del Lazio in merito a un ricorso proposto dalla società siciliana. Il Tar ha ritenuto che la questione va ricondotta nell'ambito della previsione di legge "che riserva all'ordinamento sportivo la cognizione delle controversie concernenti l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo nazionale, nonché l'esatta valutazione dei comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione delle relative sanzioni disciplinari sportive". L'effetto è che "sulla controversia difetta la giurisdizione del giudice statale, non essendo l'applicazione di tali regole tecniche suscettibile di sindacato giurisdizionale".

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NEWS - Il Tar respinge il ricorso del Palermo sulla serie A

di Napoli Magazine

27/09/2018 - 14:52

Nessun diritto del Palermo a essere iscritto al campionato di Serie A come conseguenza dell'applicazione al Frosinone della 'sconfitta a tavolino' "in ragione dei comportamenti tenuti nel corso della gara di ritorno dei play off Serie B disputata il 16 giugno 2018". L'ha deciso con ordinanza il Tar del Lazio in merito a un ricorso proposto dalla società siciliana. Il Tar ha ritenuto che la questione va ricondotta nell'ambito della previsione di legge "che riserva all'ordinamento sportivo la cognizione delle controversie concernenti l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo nazionale, nonché l'esatta valutazione dei comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione delle relative sanzioni disciplinari sportive". L'effetto è che "sulla controversia difetta la giurisdizione del giudice statale, non essendo l'applicazione di tali regole tecniche suscettibile di sindacato giurisdizionale".