Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell'assunzione di altre eventuali
decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:
1) SERIE A TIM
Gare del 22 aprile 2012 - Quindicesima giornata ritorno
Cesena-Palermo 2-2
Fiorentina-Internazionale 0-0
Genoa-Siena 1-4
Juventus-Roma 4-0
Lazio-Lecce 1-1
Milan-Bologna 1-1
B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo dott. Gianpaolo Tosel, assistito da Mario De Luca e dal Rappresentante
dell'A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 23 aprile 2012, ha assunto le
decisioni qui di seguito riportate:
" " " N. 116
1) SERIE A TIM
Gare del 22 aprile 2012 - Quindicesima giornata ritorno
In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono,
con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di
gara:
COMUNICATO UFFICIALE N. 219 DEL 23 APRILE 2012
Gara Soc. GENOA – Soc. SIENA
Il Giudice Sportivo
Premesso che:
dall’esame del referto arbitrale e della relazione dei collaboratori della Procura federale e dalla
visione delle immagini televisive (Sky), di piena garanzia tecnica e documentale, segnalate dal
Procuratore federale ex art. 35, n. 2.2 CGS con fax delle ore 10.53 odierne, i deprecabili
accadimenti verificatisi nel corso della gara possono sintetizzarsi nei seguenti termini.
Verso l’8° del secondo tempo, circa trecento sostenitori (o sedicenti tali) del Genoa, dal settore
“Gradinata nord” si introducevano nel settore “Distinti”, sfondando le porte di separazione,
vanificando con la violenza l’intervento degli stewards, uno dei quali pativa lesioni personali
giudicate guaribili in giorni 10, e dando così inizio ad una clamorosa contestazione.
Nel recinto e sul terreno di giuoco venivano lanciati innumerevoli fumogeni, bengala, petardi ed
oggetti di varia natura (bottiglie piene d’acqua, accendini e così via); alcuni facinorosi si
raggruppavano sopra l’ingresso che adduce negli spogliatoi ed altri si ponevano a cavalcioni delle
reti di recinzione, inveendo contro i “propri” calciatori, ritenuti “rei” dell’andamento negativo
della gara, e pretendendo l’umiliante consegna delle maglie indossate.
L’Arbitro interrompeva la gara, i calciatori e i dirigenti locali rimanevano raggruppati al centro
del terreno di giuoco ed iniziava una sorta di trattativa generalizzata avente per oggetto la
“consegna” delle maglie, che il capitano rossoblu in effetti raccoglieva da parte della quasi
totalità dei calciatori.
Tale situazione, che non ha precedenti nella ultrasecolare storia del calcio italiano, si protraeva
per ben 44 minuti, fino alla ripresa della gara conclusasi senza ulteriori vicissitudini.
Del comportamento violento, aggressivo ed intimidatorio dei propri sostenitori la società genoana
è oggettivamente responsabile ex artt. 14 n. 1 e 17 n. 1 CGS.
Ne conseguono gli effetti sanzionatori che questo Giudice ritiene equo quantificare ex art. 18 n. 1
lettera d) nei termini indicati nel dispositivo in considerazione, da un lato, della particolare
gravità di quanto accaduto e della concreta possibilità che nel corso delle residuali gare di questo
Campionato da disputarsi nello Stadio genoano si ricrei un intollerabile clima di violenza e,
dall’altro, dell’attività di concreta cooperazione con le forze dell’ordine svolta dai dirigenti
rossoblù (ex art. 14 n. 5 in relazione all’art.13, n.1 lettere a) e b) CGS).
P.Q.M.
delibera di sanzionare la Società Genoa C.F.C. con l’obbligo di disputare le prossime due gare
nel proprio Stadio a porte chiuse.
* * * * * * * * *
Gara Soc. JUVENTUS – Soc. ROMA
Il Giudice Sportivo,
ricevuta dal Procuratore federale rituale segnalazione ex art. 35, 1.3, CGS (pervenuta a mezzo fax
alle ore 11:03 odierne) circa la condotta tenuta al 39° del secondo tempo dal calciatore Erik
Lamela (Soc. Roma) nei confronti del calciatore Stephan Lichtsteiner (Soc. Juventus);
acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Sky), di piena garanzia tecnica e
documentale;
osserva:
le immagini televisive documentano che, nelle circostanze segnalate, il calciatore giallorosso,
nella zona centrale del campo ed a notevole distanza dall’azione di giuoco in svolgimento, si
avvicinava al calciatore bianconero e gli indirizzava, presumibilmente reagendo ad una irridente
gestualità dello juventino, uno sputo che raggiungeva il “bersaglio” alla spalla sinistra (con
visibili residui…).
Nessun provvedimento disciplinare veniva adottato dal Direttore di gara in quanto, come
precisato su richiesta di questo ufficio con e-mail delle ore 11.16 odierne, l’accaduto era sfuggito
alla sua attenzione.
Non sussistendo alcun dubbio circa l’intenzionalità del gesto compiuto dal calciatore romanista,
un gesto biasimevole che per consolidato orientamento interpretativo conforme al dettato
dell’IFAB, integra gli estremi di quella “condotta violenta” che, se “non vista” dall’Arbitro, rende
ammissibile la “prova televisiva” ex art. 35, n. 1.3 CGS con conseguente sanzionabilità ex art.
19, n. 4 lettera b) CGS,
P.Q.M.
delibera, in relazione alla segnalazione del Procuratore federale, di sanzionare il calciatore Erik
Lamela (Soc. Roma) con la squalifica per tre giornate effettive di gara.
* * * * * * * * *
a) SOCIETA'
Il Giudice Sportivo
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della Quindicesima giornata ritorno
sostenitori della Società Lazio hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 12 n 3 CGS,
introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato nel proprio settore materiale pirotecnico di vario
genere (petardi, fumogeni e bengala);
considerato che nei confronti della Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le
circostanze di cui all’art. 13, n. 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,
delibera
di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti della Società di cui alla premessa in
ordine al comportamento dei loro sostenitori.
* * * * * * * * *
Ammenda di € 20.000,00 : alla Soc. FIORENTINA per avere suoi sostenitori, al 42° del primo
tempo ed al 12° del secondo tempo, indirizzato a due calciatori della squadra avversaria grida
costituenti espressione di discriminazione razziale; per avere inoltre, al 30° del secondo tempo,
lanciato verso l'Arbitro, che ne veniva sfiorato, una moneta; entità della sanzione attenuata ex art.
14 comma 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lettere a) e b) CGS, per avere la Società
concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
b) CALCIATORI
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
BONERA Daniele (Milan): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di
un avversario.
STEKELENBURG Marteen (Roma): per avere commesso un intervento falloso su un
avversario in possesso di una chiara occasione da rete.
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 1.500,00
PASQUAL Manuel (Fiorentina): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; sanzione
aggravata perché capitano della squadra; già diffidato (Quarta sanzione).
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
BERTOLO Nicolas Santiago (Palermo): per comportamento scorretto nei confronti di un
avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
KRKIC PEREZ Bojan (Roma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già
diffidato (Quarta sanzione).
MESTO Giandomenico (Genoa): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario;
già diffidato (Ottava sanzione).
QUAGLIARELLA Fabio (Juventus): per comportamento scorretto nei confronti di un
avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
ROSSI Marco (Genoa): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già
diffidato (Quarta sanzione).
VON BERGEN Steve (Cesena): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato
(Quarta sanzione).
PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA
AMMONIZIONE
SECONDA SANZIONE
CERCI Alessio (Fiorentina)
PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUATTORDICESIMA SANZIONE)
PEREZ AGUADO Diego Fernando (Bologna)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (SETTIMA SANZIONE)
BIAVA Giuseppe (Lazio)
AMMONIZIONE
SESTA SANZIONE
DEL GROSSO Cristiano (Siena)
LAURO Maurizio (Cesena)
NASTASIC Matija (Fiorentina)
QUINTA SANZIONE
CHIVU Cristian Eugen (Internazionale)
FERREIRA Lucimar (Internazionale)
NOCERINO Antonio (Milan)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)
BERTOLACCI Andrea (Lecce)
COLUCCI Giuseppe (Cesena)
SLITI Saphir Taider (Bologna)
SOARES DE ESPINDOLA Julio Cesar (Internazionale)
PRIMA SANZIONE
BOADU Maxwell (Fiorentina)
GARRIDO BEHOBIDE Javier (Lazio)
PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (SETTIMA SANZIONE)
CUADRADO BELLO Juan Guillermo (Lecce)
AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 2.000,00
MUTU Adrian (Cesena): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in
area di rigore avversaria (Quinta sanzione).
AMMONIZIONE CON DIFFIDA ED AMMENDA DI € 2.000,00
GILARDINO Alberto (Genoa): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento
falloso in area di rigore avversaria (Terza sanzione).
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)
GIORGI Luigi (Siena)
MILITO Diego Alberto (Internazionale)
Il Giudice Sportivo: dott. Gianpaolo Tosel
di Napoli Magazine
23/04/2012 - 18:52
Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell'assunzione di altre eventuali
decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:
1) SERIE A TIM
Gare del 22 aprile 2012 - Quindicesima giornata ritorno
Cesena-Palermo 2-2
Fiorentina-Internazionale 0-0
Genoa-Siena 1-4
Juventus-Roma 4-0
Lazio-Lecce 1-1
Milan-Bologna 1-1
B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo dott. Gianpaolo Tosel, assistito da Mario De Luca e dal Rappresentante
dell'A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 23 aprile 2012, ha assunto le
decisioni qui di seguito riportate:
" " " N. 116
1) SERIE A TIM
Gare del 22 aprile 2012 - Quindicesima giornata ritorno
In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono,
con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di
gara:
COMUNICATO UFFICIALE N. 219 DEL 23 APRILE 2012
Gara Soc. GENOA – Soc. SIENA
Il Giudice Sportivo
Premesso che:
dall’esame del referto arbitrale e della relazione dei collaboratori della Procura federale e dalla
visione delle immagini televisive (Sky), di piena garanzia tecnica e documentale, segnalate dal
Procuratore federale ex art. 35, n. 2.2 CGS con fax delle ore 10.53 odierne, i deprecabili
accadimenti verificatisi nel corso della gara possono sintetizzarsi nei seguenti termini.
Verso l’8° del secondo tempo, circa trecento sostenitori (o sedicenti tali) del Genoa, dal settore
“Gradinata nord” si introducevano nel settore “Distinti”, sfondando le porte di separazione,
vanificando con la violenza l’intervento degli stewards, uno dei quali pativa lesioni personali
giudicate guaribili in giorni 10, e dando così inizio ad una clamorosa contestazione.
Nel recinto e sul terreno di giuoco venivano lanciati innumerevoli fumogeni, bengala, petardi ed
oggetti di varia natura (bottiglie piene d’acqua, accendini e così via); alcuni facinorosi si
raggruppavano sopra l’ingresso che adduce negli spogliatoi ed altri si ponevano a cavalcioni delle
reti di recinzione, inveendo contro i “propri” calciatori, ritenuti “rei” dell’andamento negativo
della gara, e pretendendo l’umiliante consegna delle maglie indossate.
L’Arbitro interrompeva la gara, i calciatori e i dirigenti locali rimanevano raggruppati al centro
del terreno di giuoco ed iniziava una sorta di trattativa generalizzata avente per oggetto la
“consegna” delle maglie, che il capitano rossoblu in effetti raccoglieva da parte della quasi
totalità dei calciatori.
Tale situazione, che non ha precedenti nella ultrasecolare storia del calcio italiano, si protraeva
per ben 44 minuti, fino alla ripresa della gara conclusasi senza ulteriori vicissitudini.
Del comportamento violento, aggressivo ed intimidatorio dei propri sostenitori la società genoana
è oggettivamente responsabile ex artt. 14 n. 1 e 17 n. 1 CGS.
Ne conseguono gli effetti sanzionatori che questo Giudice ritiene equo quantificare ex art. 18 n. 1
lettera d) nei termini indicati nel dispositivo in considerazione, da un lato, della particolare
gravità di quanto accaduto e della concreta possibilità che nel corso delle residuali gare di questo
Campionato da disputarsi nello Stadio genoano si ricrei un intollerabile clima di violenza e,
dall’altro, dell’attività di concreta cooperazione con le forze dell’ordine svolta dai dirigenti
rossoblù (ex art. 14 n. 5 in relazione all’art.13, n.1 lettere a) e b) CGS).
P.Q.M.
delibera di sanzionare la Società Genoa C.F.C. con l’obbligo di disputare le prossime due gare
nel proprio Stadio a porte chiuse.
* * * * * * * * *
Gara Soc. JUVENTUS – Soc. ROMA
Il Giudice Sportivo,
ricevuta dal Procuratore federale rituale segnalazione ex art. 35, 1.3, CGS (pervenuta a mezzo fax
alle ore 11:03 odierne) circa la condotta tenuta al 39° del secondo tempo dal calciatore Erik
Lamela (Soc. Roma) nei confronti del calciatore Stephan Lichtsteiner (Soc. Juventus);
acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Sky), di piena garanzia tecnica e
documentale;
osserva:
le immagini televisive documentano che, nelle circostanze segnalate, il calciatore giallorosso,
nella zona centrale del campo ed a notevole distanza dall’azione di giuoco in svolgimento, si
avvicinava al calciatore bianconero e gli indirizzava, presumibilmente reagendo ad una irridente
gestualità dello juventino, uno sputo che raggiungeva il “bersaglio” alla spalla sinistra (con
visibili residui…).
Nessun provvedimento disciplinare veniva adottato dal Direttore di gara in quanto, come
precisato su richiesta di questo ufficio con e-mail delle ore 11.16 odierne, l’accaduto era sfuggito
alla sua attenzione.
Non sussistendo alcun dubbio circa l’intenzionalità del gesto compiuto dal calciatore romanista,
un gesto biasimevole che per consolidato orientamento interpretativo conforme al dettato
dell’IFAB, integra gli estremi di quella “condotta violenta” che, se “non vista” dall’Arbitro, rende
ammissibile la “prova televisiva” ex art. 35, n. 1.3 CGS con conseguente sanzionabilità ex art.
19, n. 4 lettera b) CGS,
P.Q.M.
delibera, in relazione alla segnalazione del Procuratore federale, di sanzionare il calciatore Erik
Lamela (Soc. Roma) con la squalifica per tre giornate effettive di gara.
* * * * * * * * *
a) SOCIETA'
Il Giudice Sportivo
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della Quindicesima giornata ritorno
sostenitori della Società Lazio hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 12 n 3 CGS,
introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato nel proprio settore materiale pirotecnico di vario
genere (petardi, fumogeni e bengala);
considerato che nei confronti della Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le
circostanze di cui all’art. 13, n. 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,
delibera
di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti della Società di cui alla premessa in
ordine al comportamento dei loro sostenitori.
* * * * * * * * *
Ammenda di € 20.000,00 : alla Soc. FIORENTINA per avere suoi sostenitori, al 42° del primo
tempo ed al 12° del secondo tempo, indirizzato a due calciatori della squadra avversaria grida
costituenti espressione di discriminazione razziale; per avere inoltre, al 30° del secondo tempo,
lanciato verso l'Arbitro, che ne veniva sfiorato, una moneta; entità della sanzione attenuata ex art.
14 comma 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lettere a) e b) CGS, per avere la Società
concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
b) CALCIATORI
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
BONERA Daniele (Milan): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di
un avversario.
STEKELENBURG Marteen (Roma): per avere commesso un intervento falloso su un
avversario in possesso di una chiara occasione da rete.
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 1.500,00
PASQUAL Manuel (Fiorentina): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; sanzione
aggravata perché capitano della squadra; già diffidato (Quarta sanzione).
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
BERTOLO Nicolas Santiago (Palermo): per comportamento scorretto nei confronti di un
avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
KRKIC PEREZ Bojan (Roma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già
diffidato (Quarta sanzione).
MESTO Giandomenico (Genoa): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario;
già diffidato (Ottava sanzione).
QUAGLIARELLA Fabio (Juventus): per comportamento scorretto nei confronti di un
avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
ROSSI Marco (Genoa): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già
diffidato (Quarta sanzione).
VON BERGEN Steve (Cesena): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato
(Quarta sanzione).
PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA
AMMONIZIONE
SECONDA SANZIONE
CERCI Alessio (Fiorentina)
PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUATTORDICESIMA SANZIONE)
PEREZ AGUADO Diego Fernando (Bologna)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (SETTIMA SANZIONE)
BIAVA Giuseppe (Lazio)
AMMONIZIONE
SESTA SANZIONE
DEL GROSSO Cristiano (Siena)
LAURO Maurizio (Cesena)
NASTASIC Matija (Fiorentina)
QUINTA SANZIONE
CHIVU Cristian Eugen (Internazionale)
FERREIRA Lucimar (Internazionale)
NOCERINO Antonio (Milan)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)
BERTOLACCI Andrea (Lecce)
COLUCCI Giuseppe (Cesena)
SLITI Saphir Taider (Bologna)
SOARES DE ESPINDOLA Julio Cesar (Internazionale)
PRIMA SANZIONE
BOADU Maxwell (Fiorentina)
GARRIDO BEHOBIDE Javier (Lazio)
PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (SETTIMA SANZIONE)
CUADRADO BELLO Juan Guillermo (Lecce)
AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 2.000,00
MUTU Adrian (Cesena): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in
area di rigore avversaria (Quinta sanzione).
AMMONIZIONE CON DIFFIDA ED AMMENDA DI € 2.000,00
GILARDINO Alberto (Genoa): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento
falloso in area di rigore avversaria (Terza sanzione).
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)
GIORGI Luigi (Siena)
MILITO Diego Alberto (Internazionale)
Il Giudice Sportivo: dott. Gianpaolo Tosel