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Calcio, Giudice sportivo: due gare a porte chiuse per il Genoa, 3 turni di squalifica per Lamela (che salta cosi' il Napoli), 20mila euro di ammenda per la Fiorentina
23.04.2012 18:52 di Napoli Magazine
aA


Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell'assunzione di altre eventuali

decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:

1) SERIE A TIM

Gare del 22 aprile 2012 - Quindicesima giornata ritorno

Cesena-Palermo 2-2

Fiorentina-Internazionale 0-0

Genoa-Siena 1-4

Juventus-Roma 4-0

Lazio-Lecce 1-1

Milan-Bologna 1-1

B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo dott. Gianpaolo Tosel, assistito da Mario De Luca e dal Rappresentante

dell'A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 23 aprile 2012, ha assunto le

decisioni qui di seguito riportate:

" " " N. 116

1) SERIE A TIM

Gare del 22 aprile 2012 - Quindicesima giornata ritorno

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono,

con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di

gara:

COMUNICATO UFFICIALE N. 219 DEL 23 APRILE 2012

Gara Soc. GENOA – Soc. SIENA

Il Giudice Sportivo

Premesso che:

dall’esame del referto arbitrale e della relazione dei collaboratori della Procura federale e dalla

visione delle immagini televisive (Sky), di piena garanzia tecnica e documentale, segnalate dal

Procuratore federale ex art. 35, n. 2.2 CGS con fax delle ore 10.53 odierne, i deprecabili

accadimenti verificatisi nel corso della gara possono sintetizzarsi nei seguenti termini.

Verso l’8° del secondo tempo, circa trecento sostenitori (o sedicenti tali) del Genoa, dal settore

“Gradinata nord” si introducevano nel settore “Distinti”, sfondando le porte di separazione,

vanificando con la violenza l’intervento degli stewards, uno dei quali pativa lesioni personali

giudicate guaribili in giorni 10, e dando così inizio ad una clamorosa contestazione.

Nel recinto e sul terreno di giuoco venivano lanciati innumerevoli fumogeni, bengala, petardi ed

oggetti di varia natura (bottiglie piene d’acqua, accendini e così via); alcuni facinorosi si

raggruppavano sopra l’ingresso che adduce negli spogliatoi ed altri si ponevano a cavalcioni delle

reti di recinzione, inveendo contro i “propri” calciatori, ritenuti “rei” dell’andamento negativo

della gara, e pretendendo l’umiliante consegna delle maglie indossate.

L’Arbitro interrompeva la gara, i calciatori e i dirigenti locali rimanevano raggruppati al centro

del terreno di giuoco ed iniziava una sorta di trattativa generalizzata avente per oggetto la

“consegna” delle maglie, che il capitano rossoblu in effetti raccoglieva da parte della quasi

totalità dei calciatori.

Tale situazione, che non ha precedenti nella ultrasecolare storia del calcio italiano, si protraeva

per ben 44 minuti, fino alla ripresa della gara conclusasi senza ulteriori vicissitudini.

Del comportamento violento, aggressivo ed intimidatorio dei propri sostenitori la società genoana

è oggettivamente responsabile ex artt. 14 n. 1 e 17 n. 1 CGS.

Ne conseguono gli effetti sanzionatori che questo Giudice ritiene equo quantificare ex art. 18 n. 1

lettera d) nei termini indicati nel dispositivo in considerazione, da un lato, della particolare

gravità di quanto accaduto e della concreta possibilità che nel corso delle residuali gare di questo

Campionato da disputarsi nello Stadio genoano si ricrei un intollerabile clima di violenza e,

dall’altro, dell’attività di concreta cooperazione con le forze dell’ordine svolta dai dirigenti

rossoblù (ex art. 14 n. 5 in relazione all’art.13, n.1 lettere a) e b) CGS).

P.Q.M.

delibera di sanzionare la Società Genoa C.F.C. con l’obbligo di disputare le prossime due gare

nel proprio Stadio a porte chiuse.


* * * * * * * * *

Gara Soc. JUVENTUS – Soc. ROMA

Il Giudice Sportivo,

ricevuta dal Procuratore federale rituale segnalazione ex art. 35, 1.3, CGS (pervenuta a mezzo fax

alle ore 11:03 odierne) circa la condotta tenuta al 39° del secondo tempo dal calciatore Erik

Lamela (Soc. Roma) nei confronti del calciatore Stephan Lichtsteiner (Soc. Juventus);



acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Sky), di piena garanzia tecnica e

documentale;

osserva:

le immagini televisive documentano che, nelle circostanze segnalate, il calciatore giallorosso,

nella zona centrale del campo ed a notevole distanza dall’azione di giuoco in svolgimento, si

avvicinava al calciatore bianconero e gli indirizzava, presumibilmente reagendo ad una irridente

gestualità dello juventino, uno sputo che raggiungeva il “bersaglio” alla spalla sinistra (con

visibili residui…).

Nessun provvedimento disciplinare veniva adottato dal Direttore di gara in quanto, come

precisato su richiesta di questo ufficio con e-mail delle ore 11.16 odierne, l’accaduto era sfuggito

alla sua attenzione.

Non sussistendo alcun dubbio circa l’intenzionalità del gesto compiuto dal calciatore romanista,

un gesto biasimevole che per consolidato orientamento interpretativo conforme al dettato

dell’IFAB, integra gli estremi di quella “condotta violenta” che, se “non vista” dall’Arbitro, rende

ammissibile la “prova televisiva” ex art. 35, n. 1.3 CGS con conseguente sanzionabilità ex art.

19, n. 4 lettera b) CGS,

P.Q.M.

delibera, in relazione alla segnalazione del Procuratore federale, di sanzionare il calciatore Erik

Lamela (Soc. Roma) con la squalifica per tre giornate effettive di gara.


* * * * * * * * *

a) SOCIETA'

Il Giudice Sportivo

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della Quindicesima giornata ritorno

sostenitori della Società Lazio hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 12 n 3 CGS,

introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato nel proprio settore materiale pirotecnico di vario

genere (petardi, fumogeni e bengala);

considerato che nei confronti della Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le

circostanze di cui all’art. 13, n. 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,

delibera

di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti della Società di cui alla premessa in

ordine al comportamento dei loro sostenitori.

* * * * * * * * *

Ammenda di € 20.000,00 : alla Soc. FIORENTINA per avere suoi sostenitori, al 42° del primo

tempo ed al 12° del secondo tempo, indirizzato a due calciatori della squadra avversaria grida

costituenti espressione di discriminazione razziale; per avere inoltre, al 30° del secondo tempo,

lanciato verso l'Arbitro, che ne veniva sfiorato, una moneta; entità della sanzione attenuata ex art.

14 comma 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lettere a) e b) CGS, per avere la Società

concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.



b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BONERA Daniele (Milan): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di

un avversario.

STEKELENBURG Marteen (Roma): per avere commesso un intervento falloso su un

avversario in possesso di una chiara occasione da rete.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 1.500,00

PASQUAL Manuel (Fiorentina): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; sanzione

aggravata perché capitano della squadra; già diffidato (Quarta sanzione).

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BERTOLO Nicolas Santiago (Palermo): per comportamento scorretto nei confronti di un

avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

KRKIC PEREZ Bojan (Roma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già

diffidato (Quarta sanzione).

MESTO Giandomenico (Genoa): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario;

già diffidato (Ottava sanzione).

QUAGLIARELLA Fabio (Juventus): per comportamento scorretto nei confronti di un

avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

ROSSI Marco (Genoa): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già

diffidato (Quarta sanzione).

VON BERGEN Steve (Cesena): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato

(Quarta sanzione).

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE

SECONDA SANZIONE

CERCI Alessio (Fiorentina)



PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUATTORDICESIMA SANZIONE)

PEREZ AGUADO Diego Fernando (Bologna)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (SETTIMA SANZIONE)

BIAVA Giuseppe (Lazio)

AMMONIZIONE

SESTA SANZIONE

DEL GROSSO Cristiano (Siena)

LAURO Maurizio (Cesena)

NASTASIC Matija (Fiorentina)

QUINTA SANZIONE

CHIVU Cristian Eugen (Internazionale)

FERREIRA Lucimar (Internazionale)

NOCERINO Antonio (Milan)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)

BERTOLACCI Andrea (Lecce)

COLUCCI Giuseppe (Cesena)

SLITI Saphir Taider (Bologna)

SOARES DE ESPINDOLA Julio Cesar (Internazionale)

PRIMA SANZIONE

BOADU Maxwell (Fiorentina)

GARRIDO BEHOBIDE Javier (Lazio)

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (SETTIMA SANZIONE)

CUADRADO BELLO Juan Guillermo (Lecce)

AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 2.000,00

MUTU Adrian (Cesena): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in

area di rigore avversaria (Quinta sanzione).

AMMONIZIONE CON DIFFIDA ED AMMENDA DI € 2.000,00

GILARDINO Alberto (Genoa): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento

falloso in area di rigore avversaria (Terza sanzione).



AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)

GIORGI Luigi (Siena)

MILITO Diego Alberto (Internazionale)

Il Giudice Sportivo: dott. Gianpaolo Tosel

 


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Calcio, Giudice sportivo: due gare a porte chiuse per il Genoa, 3 turni di squalifica per Lamela (che salta cosi' il Napoli), 20mila euro di ammenda per la Fiorentina

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23/04/2012 - 18:52


Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell'assunzione di altre eventuali

decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:

1) SERIE A TIM

Gare del 22 aprile 2012 - Quindicesima giornata ritorno

Cesena-Palermo 2-2

Fiorentina-Internazionale 0-0

Genoa-Siena 1-4

Juventus-Roma 4-0

Lazio-Lecce 1-1

Milan-Bologna 1-1

B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo dott. Gianpaolo Tosel, assistito da Mario De Luca e dal Rappresentante

dell'A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 23 aprile 2012, ha assunto le

decisioni qui di seguito riportate:

" " " N. 116

1) SERIE A TIM

Gare del 22 aprile 2012 - Quindicesima giornata ritorno

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono,

con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di

gara:

COMUNICATO UFFICIALE N. 219 DEL 23 APRILE 2012

Gara Soc. GENOA – Soc. SIENA

Il Giudice Sportivo

Premesso che:

dall’esame del referto arbitrale e della relazione dei collaboratori della Procura federale e dalla

visione delle immagini televisive (Sky), di piena garanzia tecnica e documentale, segnalate dal

Procuratore federale ex art. 35, n. 2.2 CGS con fax delle ore 10.53 odierne, i deprecabili

accadimenti verificatisi nel corso della gara possono sintetizzarsi nei seguenti termini.

Verso l’8° del secondo tempo, circa trecento sostenitori (o sedicenti tali) del Genoa, dal settore

“Gradinata nord” si introducevano nel settore “Distinti”, sfondando le porte di separazione,

vanificando con la violenza l’intervento degli stewards, uno dei quali pativa lesioni personali

giudicate guaribili in giorni 10, e dando così inizio ad una clamorosa contestazione.

Nel recinto e sul terreno di giuoco venivano lanciati innumerevoli fumogeni, bengala, petardi ed

oggetti di varia natura (bottiglie piene d’acqua, accendini e così via); alcuni facinorosi si

raggruppavano sopra l’ingresso che adduce negli spogliatoi ed altri si ponevano a cavalcioni delle

reti di recinzione, inveendo contro i “propri” calciatori, ritenuti “rei” dell’andamento negativo

della gara, e pretendendo l’umiliante consegna delle maglie indossate.

L’Arbitro interrompeva la gara, i calciatori e i dirigenti locali rimanevano raggruppati al centro

del terreno di giuoco ed iniziava una sorta di trattativa generalizzata avente per oggetto la

“consegna” delle maglie, che il capitano rossoblu in effetti raccoglieva da parte della quasi

totalità dei calciatori.

Tale situazione, che non ha precedenti nella ultrasecolare storia del calcio italiano, si protraeva

per ben 44 minuti, fino alla ripresa della gara conclusasi senza ulteriori vicissitudini.

Del comportamento violento, aggressivo ed intimidatorio dei propri sostenitori la società genoana

è oggettivamente responsabile ex artt. 14 n. 1 e 17 n. 1 CGS.

Ne conseguono gli effetti sanzionatori che questo Giudice ritiene equo quantificare ex art. 18 n. 1

lettera d) nei termini indicati nel dispositivo in considerazione, da un lato, della particolare

gravità di quanto accaduto e della concreta possibilità che nel corso delle residuali gare di questo

Campionato da disputarsi nello Stadio genoano si ricrei un intollerabile clima di violenza e,

dall’altro, dell’attività di concreta cooperazione con le forze dell’ordine svolta dai dirigenti

rossoblù (ex art. 14 n. 5 in relazione all’art.13, n.1 lettere a) e b) CGS).

P.Q.M.

delibera di sanzionare la Società Genoa C.F.C. con l’obbligo di disputare le prossime due gare

nel proprio Stadio a porte chiuse.


* * * * * * * * *

Gara Soc. JUVENTUS – Soc. ROMA

Il Giudice Sportivo,

ricevuta dal Procuratore federale rituale segnalazione ex art. 35, 1.3, CGS (pervenuta a mezzo fax

alle ore 11:03 odierne) circa la condotta tenuta al 39° del secondo tempo dal calciatore Erik

Lamela (Soc. Roma) nei confronti del calciatore Stephan Lichtsteiner (Soc. Juventus);



acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Sky), di piena garanzia tecnica e

documentale;

osserva:

le immagini televisive documentano che, nelle circostanze segnalate, il calciatore giallorosso,

nella zona centrale del campo ed a notevole distanza dall’azione di giuoco in svolgimento, si

avvicinava al calciatore bianconero e gli indirizzava, presumibilmente reagendo ad una irridente

gestualità dello juventino, uno sputo che raggiungeva il “bersaglio” alla spalla sinistra (con

visibili residui…).

Nessun provvedimento disciplinare veniva adottato dal Direttore di gara in quanto, come

precisato su richiesta di questo ufficio con e-mail delle ore 11.16 odierne, l’accaduto era sfuggito

alla sua attenzione.

Non sussistendo alcun dubbio circa l’intenzionalità del gesto compiuto dal calciatore romanista,

un gesto biasimevole che per consolidato orientamento interpretativo conforme al dettato

dell’IFAB, integra gli estremi di quella “condotta violenta” che, se “non vista” dall’Arbitro, rende

ammissibile la “prova televisiva” ex art. 35, n. 1.3 CGS con conseguente sanzionabilità ex art.

19, n. 4 lettera b) CGS,

P.Q.M.

delibera, in relazione alla segnalazione del Procuratore federale, di sanzionare il calciatore Erik

Lamela (Soc. Roma) con la squalifica per tre giornate effettive di gara.


* * * * * * * * *

a) SOCIETA'

Il Giudice Sportivo

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della Quindicesima giornata ritorno

sostenitori della Società Lazio hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 12 n 3 CGS,

introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato nel proprio settore materiale pirotecnico di vario

genere (petardi, fumogeni e bengala);

considerato che nei confronti della Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le

circostanze di cui all’art. 13, n. 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,

delibera

di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti della Società di cui alla premessa in

ordine al comportamento dei loro sostenitori.

* * * * * * * * *

Ammenda di € 20.000,00 : alla Soc. FIORENTINA per avere suoi sostenitori, al 42° del primo

tempo ed al 12° del secondo tempo, indirizzato a due calciatori della squadra avversaria grida

costituenti espressione di discriminazione razziale; per avere inoltre, al 30° del secondo tempo,

lanciato verso l'Arbitro, che ne veniva sfiorato, una moneta; entità della sanzione attenuata ex art.

14 comma 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lettere a) e b) CGS, per avere la Società

concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.



b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BONERA Daniele (Milan): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di

un avversario.

STEKELENBURG Marteen (Roma): per avere commesso un intervento falloso su un

avversario in possesso di una chiara occasione da rete.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 1.500,00

PASQUAL Manuel (Fiorentina): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; sanzione

aggravata perché capitano della squadra; già diffidato (Quarta sanzione).

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BERTOLO Nicolas Santiago (Palermo): per comportamento scorretto nei confronti di un

avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

KRKIC PEREZ Bojan (Roma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già

diffidato (Quarta sanzione).

MESTO Giandomenico (Genoa): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario;

già diffidato (Ottava sanzione).

QUAGLIARELLA Fabio (Juventus): per comportamento scorretto nei confronti di un

avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

ROSSI Marco (Genoa): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già

diffidato (Quarta sanzione).

VON BERGEN Steve (Cesena): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato

(Quarta sanzione).

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE

SECONDA SANZIONE

CERCI Alessio (Fiorentina)



PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUATTORDICESIMA SANZIONE)

PEREZ AGUADO Diego Fernando (Bologna)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (SETTIMA SANZIONE)

BIAVA Giuseppe (Lazio)

AMMONIZIONE

SESTA SANZIONE

DEL GROSSO Cristiano (Siena)

LAURO Maurizio (Cesena)

NASTASIC Matija (Fiorentina)

QUINTA SANZIONE

CHIVU Cristian Eugen (Internazionale)

FERREIRA Lucimar (Internazionale)

NOCERINO Antonio (Milan)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)

BERTOLACCI Andrea (Lecce)

COLUCCI Giuseppe (Cesena)

SLITI Saphir Taider (Bologna)

SOARES DE ESPINDOLA Julio Cesar (Internazionale)

PRIMA SANZIONE

BOADU Maxwell (Fiorentina)

GARRIDO BEHOBIDE Javier (Lazio)

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (SETTIMA SANZIONE)

CUADRADO BELLO Juan Guillermo (Lecce)

AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 2.000,00

MUTU Adrian (Cesena): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in

area di rigore avversaria (Quinta sanzione).

AMMONIZIONE CON DIFFIDA ED AMMENDA DI € 2.000,00

GILARDINO Alberto (Genoa): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento

falloso in area di rigore avversaria (Terza sanzione).



AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)

GIORGI Luigi (Siena)

MILITO Diego Alberto (Internazionale)

Il Giudice Sportivo: dott. Gianpaolo Tosel