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GIUDICE SPORTIVO - Coppa Italia, ammenda di 4mila euro per il Napoli, ammende anche per Atalanta, Genoa e Lazio, ecco i dettagli
05.01.2024 13:06 di Napoli Magazine
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Il Giudice Sportivo prof. avv. Alessandro Zampone, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 5 gennaio 2024, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate: 

 

Gare del 5-6-19-20 dicembre 2023 e 2-3-4 gennaio 2024 - Ottavi di finale
In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

 

a) SOCIETA'
Il Giudice sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso degli ottavi di finale sostenitori delle Società Atalanta, Fiorentina, Frosinone, Internazionale, Milan, Napoli e Parma hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS, delibera salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.

 

Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. ATALANTA per avere suoi sostenitori, al 19° del secondo tempo, lanciato un fumogeno sul terreno di giuoco che costringeva l'Arbitro ad interrompere la gara per circa un minuto; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.


Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori, al 50° del secondo tempo, lanciato alcune bottigliette di plastica sul terreno e nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.


Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. GENOA per avere suoi sostenitori, al 17° del secondo tempo, lanciato nel recinto di giuoco un fumogeno; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

 

Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. LAZIO per avere suoi sostenitori, al 7° del primo tempo, lanciato nel recinto di giuoco un fumogeno; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

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05/01/2024 - 13:06

Il Giudice Sportivo prof. avv. Alessandro Zampone, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 5 gennaio 2024, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate: 

 

Gare del 5-6-19-20 dicembre 2023 e 2-3-4 gennaio 2024 - Ottavi di finale
In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

 

a) SOCIETA'
Il Giudice sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso degli ottavi di finale sostenitori delle Società Atalanta, Fiorentina, Frosinone, Internazionale, Milan, Napoli e Parma hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS, delibera salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.

 

Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. ATALANTA per avere suoi sostenitori, al 19° del secondo tempo, lanciato un fumogeno sul terreno di giuoco che costringeva l'Arbitro ad interrompere la gara per circa un minuto; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.


Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori, al 50° del secondo tempo, lanciato alcune bottigliette di plastica sul terreno e nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.


Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. GENOA per avere suoi sostenitori, al 17° del secondo tempo, lanciato nel recinto di giuoco un fumogeno; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

 

Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. LAZIO per avere suoi sostenitori, al 7° del primo tempo, lanciato nel recinto di giuoco un fumogeno; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.