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GIUDICE SPORTIVO - Quattro turni di stop per Douglas Costa, salta la gara col Napoli, 10mila euro di ammenda alla Fiorentina e alla Juve per cori contro i napoletani, 10mila euro di ammenda al Napoli per lancio di un fumogeno
18.09.2018 18:50 di Napoli Magazine

Di seguito, il Comunicato Ufficiale n.45, con i provvedimenti del Giudice Sportivo relativi alle gare della 4ª Giornata di Andata della Serie A TIM 2018/2019.

 

A) RISULTATI DI GARE
Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell'assunzione di altre
eventuali decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso
parte:

SERIE A TIM
Gare del 15-16-17 settembre 2018 - Quarta giornata andata
Cagliari-Milan 1-1
Empoli-Lazio 0-1
Frosinone-Sampdoria 0-5
Genoa-Bologna 1-0
Internazionale-Parma 0-1
Juventus-Sassuolo 2-1
Napoli-Fiorentina 1-0
Roma-Chievo Verona 2-2
Spal 2013-Atalanta 2-0
Udinese-Torino 1-1

 

B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal
Rappresentante dell'A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 18
settembre 2018, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:
" " " N. 8
SERIE A TIM
Gare del 15-16-17 settembre 2018 - Quarta giornata andata
In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che
seguono, con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del
ricevimento degli elenchi di gara:
45/137

 

COMUNICATO UFFICIALE N. 45
DEL 18 SETTEMBRE 2018

 

Gara Soc. JUVENTUS – Soc. SASSUOLO
Il Giudice Sportivo,
ricevuta dal Procuratore federale rituale segnalazione ex art. 35, n. 1.3 (a mezzo e-mail
pervenuta alle ore 10.46 del 17 settembre 2018) in merito alla condotta violenta del
calciatore Douglas Costa De Souza (Soc. Juventus) nei confronti del calciatore
Federico Di Francesco (Soc. Sassuolo) intorno al 45° del secondo tempo;
acquisite ed esaminate le relative immagini televisive, di piena garanzia tecnica e
documentale;
data la parziale ammissibilità della prova televisiva ai sensi dei requisiti previsti dall’ art.
35, 1.3, CGS, in relazione ad un’unica condotta (in particolare quella che ha visto il
calciatore Douglas Costa affrontare con il gomito alto il calciatore avversario Di
Francesco), atteso che le altre condotte complessivamente segnalate sono state
comunque sanzionate con provvedimento dell’Arbitro;
rilevato, non di meno, che il Giudice è chiamato a valutare, a termini della predetta
norma, la sussistenza della condotta violenta;
considerato che nel caso di specie il gesto, seppur oggettivamente antisportivo, non
sembra assumere con sufficiente grado di certezza i connotati della condotta violenta;
P.Q.M.
delibera, a seguito della segnalazione del Procura federale, di non adottare
provvedimento disciplinare nei confronti del calciatore Douglas Costa De Souza (Soc.
Juventus), ai sensi del richiamato art. 35 punto 1.3 CGS.
* * * * * * * * * *

 

Gara Soc. SPAL – Soc. ATALANTA
Il Giudice Sportivo,
ricevuta dal Procuratore federale rituale segnalazione ex art. 35, n. 1.3 (a mezzo e-mail
pervenuta alle ore 12.26 odierne) in merito alla condotta del tecnico Giampiero
Gasperini (Soc. Atalanta) consistente nell’aver pronunciato espressione blasfema al 9°
del secondo tempo;
acquisite ed esaminate le relative immagini televisive, di piena garanzia tecnica e
documentale;
45/138
considerato che il Sig. Giampiero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, dopo la segnatura
di un gol da parte della squadra avversaria, rivolgendosi in maniera concitata verso i
componenti della propria panchina, veniva, tuttavia, chiaramente inquadrato dalle
riprese televisive mentre proferiva espressione blasfema, individuabile dal labiale senza
margini di ragionevole dubbio, e che, pertanto, tale comportamento deve essere
comunque sanzionato ai sensi dell'art. 19, comma 3bis, lett. a), e della richiamata
normativa sulla prova televisiva;
P.Q.M.
delibera di sanzionare l’allenatore Giampiero Gasperini (Soc. Atalanta) con la
squalifica per una giornata effettiva di gara.
* * * * * * * * * *

 

a) SOCIETA'
Il Giudice sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della quarta giornata andata
sostenitori delle Società Atalanta, Genoa e Napoli hanno, in violazione della normativa
di cui all’art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato
esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi,
fumogeni e bengala);
considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono
congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13, comma 1 lett. a), b) ed e) CGS, con
efficacia esimente,
delibera
di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla
premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.
* * * * * * * * * *

 

Ammenda di € 10.000,00 : alla Soc. FIORENTINA per avere suoi sostenitori, nel corso
del primo tempo, intonato cori insultanti di matrice territoriale nei confronti della tifoseria
della squadra avversaria.

 

Ammenda di € 10.000,00 : alla Soc. JUVENTUS per avere suoi sostenitori, nel corso del
secondo tempo, intonato un coro insultante di matrice territoriale nei confronti della
tifoseria di altra squadra.

45/139

 

Ammenda di € 10.000,00 : alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori, al 43° del primo
tempo, lanciato nel settore occupato dalla tifoseria avversaria un fumogeno; sanzione
attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13, comma 1 lett. b) CGS, per avere la
Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

 

Ammenda di € 5.000,00 : alla Soc. SAMPDORIA a titolo di responsabilità oggettiva, per
avere ingiustificatamente ritardato l'inizio della gara di circa tre minuti e l'inizio del
secondo tempo di circa quattro minuti.
Ammenda di € 3.000,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, al 10° del primo
tempo, lanciato un fumogeno nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in
relazione all'art. 13, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato
con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. ROMA per responsabilità oggettiva in relazione al
comportamento non regolamentare dei calciatori capitani della squadra.

 

b) CALCIATORI
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER QUATTRO GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMONIZIONE
COSTA DE SOUZA Douglas (Juventus): per comportamento non regolamentare in
campo (Seconda sanzione); per avere, al 48° del secondo tempo, a giuoco fermo,
attinto in viso con uno sputo un calciatore avversario; infrazione rilevata dal VAR.

 

SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

 

PULGAR FARFAN Erick Antonio (Bologna): per avere, al 52° del secondo tempo, con
il pallone non a distanza di giuoco, colpito con violenza un calciatore avversario ad una
gamba.

 

CALCIATORI NON ESPULSI
PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

 

AMMONIZIONE
TERZA SANZIONE
FOFANA Seko Mohamed (Udinese)
45/140

 

AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 1.500,00 (SECONDA SANZIONE)
DZEMAILI Blerim (Bologna): sanzione aggravata perché capitano della squadra.
PRIMA SANZIONE
DURMISI Riza (Lazio)
MARUSIC Adam (Lazio)

 

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO
AMMONIZIONE
TERZA SANZIONE
DA SILVA DALBELO Felipe Dias (Spal 2013)
PAROLO Marco (Lazio)
SECONDA SANZIONE
BESSA Daniel (Genoa)
BRIGHENTI Nicolo (Frosinone)
DE ROON Marten Elco (Atalanta)
DE ROSSI Daniele (Roma)
LOBO SILVA Alex Sandro (Juventus)
PETAGNA Andrea (Spal 2013)
SILVESTRE Matias Agustin (Empoli)
STULAC Leo (Parma)
PRIMA SANZIONE
BENASSI Marco (Fiorentina)
BENNACER Ismael (Empoli)
BERARDI Domenico (Sassuolo)
BOURABIA Mehdi (Sassuolo)
BROZOVIC Marcelo (Internazionale)
CAVACO CANCELO Joao Pedro (Juventus)
CHIESA Federico (Fiorentina)
D'AMBROSIO Danilo (Internazionale)
DABO Bryan Boulaye (Fiorentina)
DEFREL Gregoire (Sampdoria)
DESTRO Mattia (Bologna)
DIJKS Mitchell (Bologna)
DURICIC Filip (Sassuolo)
EYSSERIC Valentin (Fiorentina)
45/141
FREULER Remo (Atalanta)
GONZALEZ CASTRO Giancarlo (Bologna)
GOSENS Robin Everardus (Atalanta)
GUIMARAES BILHER Everton Luiz (Spal 2013)
ILICIC Josip (Atalanta)
KESSIE Franck Yannick (Milan)
MACHIS Darwin Daniel (Udinese)
MAIELLO Raffaele (Frosinone)
RIGONI Emiliano Ariel (Atalanta)
ROSSETTINI Luca (Chievo Verona)
SODDIMO Danilo (Frosinone)
SORIANO Roberto (Torino)
SRNA Darijo (Cagliari)
ZAZA Simone (Torino)
ZIELINSKI Piotr Sebastian (Napoli)

 

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO
AMMONIZIONE
PRIMA SANZIONE
DI MARCO Federico (Parma)
MARCHETTI Federico (Genoa)
SKORUPSKI Lucasz (Bologna)

 

AMMENDA DI € 1.000,00
DE ROSSI Daniele (Roma): per avere indossato una fascia da capitano non
regolamentare, difforme da quella prescritta dalla Lega Serie A
FLORENZI Alessandro (Roma): per avere indossato una fascia da capitano non
regolamentare, difforme da quella prescritta dalla Lega Serie A.

 


Il Giudice Sportivo: dott. Gerardo Mastrandrea

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GIUDICE SPORTIVO - Quattro turni di stop per Douglas Costa, salta la gara col Napoli, 10mila euro di ammenda alla Fiorentina e alla Juve per cori contro i napoletani, 10mila euro di ammenda al Napoli per lancio di un fumogeno

di Napoli Magazine

18/09/2024 - 18:50

Di seguito, il Comunicato Ufficiale n.45, con i provvedimenti del Giudice Sportivo relativi alle gare della 4ª Giornata di Andata della Serie A TIM 2018/2019.

 

A) RISULTATI DI GARE
Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell'assunzione di altre
eventuali decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso
parte:

SERIE A TIM
Gare del 15-16-17 settembre 2018 - Quarta giornata andata
Cagliari-Milan 1-1
Empoli-Lazio 0-1
Frosinone-Sampdoria 0-5
Genoa-Bologna 1-0
Internazionale-Parma 0-1
Juventus-Sassuolo 2-1
Napoli-Fiorentina 1-0
Roma-Chievo Verona 2-2
Spal 2013-Atalanta 2-0
Udinese-Torino 1-1

 

B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal
Rappresentante dell'A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 18
settembre 2018, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:
" " " N. 8
SERIE A TIM
Gare del 15-16-17 settembre 2018 - Quarta giornata andata
In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che
seguono, con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del
ricevimento degli elenchi di gara:
45/137

 

COMUNICATO UFFICIALE N. 45
DEL 18 SETTEMBRE 2018

 

Gara Soc. JUVENTUS – Soc. SASSUOLO
Il Giudice Sportivo,
ricevuta dal Procuratore federale rituale segnalazione ex art. 35, n. 1.3 (a mezzo e-mail
pervenuta alle ore 10.46 del 17 settembre 2018) in merito alla condotta violenta del
calciatore Douglas Costa De Souza (Soc. Juventus) nei confronti del calciatore
Federico Di Francesco (Soc. Sassuolo) intorno al 45° del secondo tempo;
acquisite ed esaminate le relative immagini televisive, di piena garanzia tecnica e
documentale;
data la parziale ammissibilità della prova televisiva ai sensi dei requisiti previsti dall’ art.
35, 1.3, CGS, in relazione ad un’unica condotta (in particolare quella che ha visto il
calciatore Douglas Costa affrontare con il gomito alto il calciatore avversario Di
Francesco), atteso che le altre condotte complessivamente segnalate sono state
comunque sanzionate con provvedimento dell’Arbitro;
rilevato, non di meno, che il Giudice è chiamato a valutare, a termini della predetta
norma, la sussistenza della condotta violenta;
considerato che nel caso di specie il gesto, seppur oggettivamente antisportivo, non
sembra assumere con sufficiente grado di certezza i connotati della condotta violenta;
P.Q.M.
delibera, a seguito della segnalazione del Procura federale, di non adottare
provvedimento disciplinare nei confronti del calciatore Douglas Costa De Souza (Soc.
Juventus), ai sensi del richiamato art. 35 punto 1.3 CGS.
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Gara Soc. SPAL – Soc. ATALANTA
Il Giudice Sportivo,
ricevuta dal Procuratore federale rituale segnalazione ex art. 35, n. 1.3 (a mezzo e-mail
pervenuta alle ore 12.26 odierne) in merito alla condotta del tecnico Giampiero
Gasperini (Soc. Atalanta) consistente nell’aver pronunciato espressione blasfema al 9°
del secondo tempo;
acquisite ed esaminate le relative immagini televisive, di piena garanzia tecnica e
documentale;
45/138
considerato che il Sig. Giampiero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, dopo la segnatura
di un gol da parte della squadra avversaria, rivolgendosi in maniera concitata verso i
componenti della propria panchina, veniva, tuttavia, chiaramente inquadrato dalle
riprese televisive mentre proferiva espressione blasfema, individuabile dal labiale senza
margini di ragionevole dubbio, e che, pertanto, tale comportamento deve essere
comunque sanzionato ai sensi dell'art. 19, comma 3bis, lett. a), e della richiamata
normativa sulla prova televisiva;
P.Q.M.
delibera di sanzionare l’allenatore Giampiero Gasperini (Soc. Atalanta) con la
squalifica per una giornata effettiva di gara.
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a) SOCIETA'
Il Giudice sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della quarta giornata andata
sostenitori delle Società Atalanta, Genoa e Napoli hanno, in violazione della normativa
di cui all’art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato
esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi,
fumogeni e bengala);
considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono
congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13, comma 1 lett. a), b) ed e) CGS, con
efficacia esimente,
delibera
di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla
premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.
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Ammenda di € 10.000,00 : alla Soc. FIORENTINA per avere suoi sostenitori, nel corso
del primo tempo, intonato cori insultanti di matrice territoriale nei confronti della tifoseria
della squadra avversaria.

 

Ammenda di € 10.000,00 : alla Soc. JUVENTUS per avere suoi sostenitori, nel corso del
secondo tempo, intonato un coro insultante di matrice territoriale nei confronti della
tifoseria di altra squadra.

45/139

 

Ammenda di € 10.000,00 : alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori, al 43° del primo
tempo, lanciato nel settore occupato dalla tifoseria avversaria un fumogeno; sanzione
attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13, comma 1 lett. b) CGS, per avere la
Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

 

Ammenda di € 5.000,00 : alla Soc. SAMPDORIA a titolo di responsabilità oggettiva, per
avere ingiustificatamente ritardato l'inizio della gara di circa tre minuti e l'inizio del
secondo tempo di circa quattro minuti.
Ammenda di € 3.000,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, al 10° del primo
tempo, lanciato un fumogeno nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in
relazione all'art. 13, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato
con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. ROMA per responsabilità oggettiva in relazione al
comportamento non regolamentare dei calciatori capitani della squadra.

 

b) CALCIATORI
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER QUATTRO GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMONIZIONE
COSTA DE SOUZA Douglas (Juventus): per comportamento non regolamentare in
campo (Seconda sanzione); per avere, al 48° del secondo tempo, a giuoco fermo,
attinto in viso con uno sputo un calciatore avversario; infrazione rilevata dal VAR.

 

SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

 

PULGAR FARFAN Erick Antonio (Bologna): per avere, al 52° del secondo tempo, con
il pallone non a distanza di giuoco, colpito con violenza un calciatore avversario ad una
gamba.

 

CALCIATORI NON ESPULSI
PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

 

AMMONIZIONE
TERZA SANZIONE
FOFANA Seko Mohamed (Udinese)
45/140

 

AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 1.500,00 (SECONDA SANZIONE)
DZEMAILI Blerim (Bologna): sanzione aggravata perché capitano della squadra.
PRIMA SANZIONE
DURMISI Riza (Lazio)
MARUSIC Adam (Lazio)

 

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO
AMMONIZIONE
TERZA SANZIONE
DA SILVA DALBELO Felipe Dias (Spal 2013)
PAROLO Marco (Lazio)
SECONDA SANZIONE
BESSA Daniel (Genoa)
BRIGHENTI Nicolo (Frosinone)
DE ROON Marten Elco (Atalanta)
DE ROSSI Daniele (Roma)
LOBO SILVA Alex Sandro (Juventus)
PETAGNA Andrea (Spal 2013)
SILVESTRE Matias Agustin (Empoli)
STULAC Leo (Parma)
PRIMA SANZIONE
BENASSI Marco (Fiorentina)
BENNACER Ismael (Empoli)
BERARDI Domenico (Sassuolo)
BOURABIA Mehdi (Sassuolo)
BROZOVIC Marcelo (Internazionale)
CAVACO CANCELO Joao Pedro (Juventus)
CHIESA Federico (Fiorentina)
D'AMBROSIO Danilo (Internazionale)
DABO Bryan Boulaye (Fiorentina)
DEFREL Gregoire (Sampdoria)
DESTRO Mattia (Bologna)
DIJKS Mitchell (Bologna)
DURICIC Filip (Sassuolo)
EYSSERIC Valentin (Fiorentina)
45/141
FREULER Remo (Atalanta)
GONZALEZ CASTRO Giancarlo (Bologna)
GOSENS Robin Everardus (Atalanta)
GUIMARAES BILHER Everton Luiz (Spal 2013)
ILICIC Josip (Atalanta)
KESSIE Franck Yannick (Milan)
MACHIS Darwin Daniel (Udinese)
MAIELLO Raffaele (Frosinone)
RIGONI Emiliano Ariel (Atalanta)
ROSSETTINI Luca (Chievo Verona)
SODDIMO Danilo (Frosinone)
SORIANO Roberto (Torino)
SRNA Darijo (Cagliari)
ZAZA Simone (Torino)
ZIELINSKI Piotr Sebastian (Napoli)

 

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO
AMMONIZIONE
PRIMA SANZIONE
DI MARCO Federico (Parma)
MARCHETTI Federico (Genoa)
SKORUPSKI Lucasz (Bologna)

 

AMMENDA DI € 1.000,00
DE ROSSI Daniele (Roma): per avere indossato una fascia da capitano non
regolamentare, difforme da quella prescritta dalla Lega Serie A
FLORENZI Alessandro (Roma): per avere indossato una fascia da capitano non
regolamentare, difforme da quella prescritta dalla Lega Serie A.

 


Il Giudice Sportivo: dott. Gerardo Mastrandrea