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GIUDICE SPORTIVO - Serie A, 10mila euro di multa al Napoli per un fascio di luce-laser indirizzato dai tifosi azzurri a Falcone, ammende per altre quattro società, i dettagli
27.05.2024 14:13 di Napoli Magazine

Il Giudice Sportivo di Serie A ha pubblicato le decisioni in merito alle multe da assegnare alle società dopo la trentottesima giornata:

 

Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori, al 35° del secondo tempo, indirizzato un fascio di luce-laser in direzione del portiere della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

 

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. EMPOLI per avere suoi sostenitori, al 48° del secondo tempo, lanciato, sul terreno di giuoco, un fumogeno e, al 13° del primo tempo, nel recinto di giuoco, un petardo; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

 

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. UDINESE per avere omesso di impedire l'ingresso sul terreno di giuoco a un collaboratore non presente in distinta.

 

Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. HELLAS VERONA per avere suoi so-stenitori, al 1° del primo tempo, lanciato nel recinto di giuoco un fumogeno; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

 

Ammenda di € 1.000,00: alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, prima dell'inizio della gara, lanciato nel recinto di giuoco un fumogeno; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

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27/05/2024 - 14:13

Il Giudice Sportivo di Serie A ha pubblicato le decisioni in merito alle multe da assegnare alle società dopo la trentottesima giornata:

 

Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori, al 35° del secondo tempo, indirizzato un fascio di luce-laser in direzione del portiere della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

 

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. EMPOLI per avere suoi sostenitori, al 48° del secondo tempo, lanciato, sul terreno di giuoco, un fumogeno e, al 13° del primo tempo, nel recinto di giuoco, un petardo; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

 

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. UDINESE per avere omesso di impedire l'ingresso sul terreno di giuoco a un collaboratore non presente in distinta.

 

Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. HELLAS VERONA per avere suoi so-stenitori, al 1° del primo tempo, lanciato nel recinto di giuoco un fumogeno; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

 

Ammenda di € 1.000,00: alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, prima dell'inizio della gara, lanciato nel recinto di giuoco un fumogeno; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.