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GIUDICE SPORTIVO - Serie A, ammenda di 3mila euro al Monza per aver ritardato di tre minuti l'inizio del secondo tempo, multe di 4mila euro a Roma e Genoa e di 3mila euro alla Lazio
09.04.2024 11:44 di Napoli Magazine
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Il Giudice Sportivo della Serie A ha comunicato le multe alle società di Serie A dopo la trentunesima giornata:

 

Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. GENOA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato alcuni fumogeni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.


Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco tre petardi e tre fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.


Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. LAZIO per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato tre petardi nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.


Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. MONZA a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato di circa tre minuti l'inizio del secondo tempo.

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GIUDICE SPORTIVO - Serie A, ammenda di 3mila euro al Monza per aver ritardato di tre minuti l'inizio del secondo tempo, multe di 4mila euro a Roma e Genoa e di 3mila euro alla Lazio

di Napoli Magazine

09/04/2024 - 11:44

Il Giudice Sportivo della Serie A ha comunicato le multe alle società di Serie A dopo la trentunesima giornata:

 

Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. GENOA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato alcuni fumogeni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.


Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco tre petardi e tre fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.


Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. LAZIO per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato tre petardi nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.


Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. MONZA a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato di circa tre minuti l'inizio del secondo tempo.