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GIUDICE SPORTIVO - Serie A, Udinese-Salernitana, 3-0 a tavolino e un punto di penalizzazione ai campani, ecco i dettagli
18.01.2022 18:37 di Napoli Magazine

Il Giudice Sportivo di Serie A su Udinese-Salernitana ha disposto 3-0 a tavolino e un punto di penalizzazione ai campani. La partita non è stata disputata lo scorso 21 dicembre per la mancata presentazione della Salernitana a Udine. Assegnata la vittoria 3-0 a tavolino all'Udinese con un punto di penalizzazione inflitto alla società campana in base alle sanzioni previste dall'articolo 53. Secondo il Giudice, la Salernitana non ha messo in opera fin da subito le cautele necessarie per la disputa del match. La partita non è stata disputata a causa del numero di positivi al Covid interni alla Salernitana per la quale l'Asl aveva disposto l'obbligo di quarantena. Il club di Iervolino ora potrà fare ricorso alla Corte Figc d’Appello, in caso di mancato accoglimento ci sarà la carta del Collegio di Garanzia dello Sport. Il giudice si era riservato di decidere in attesa di ricevere documentazione da parte delle due società. "Non risulta che la società reclamante (la Salernitana, ndr) - spiega il giudice sportivo, Gerardo Mastradrea, nel motivare la sua decisione - abbia messo in opera, fin dal momento della scelta iniziale delle modalità di trasferimento, tutte le cautele che, nel rispetto dei Protocolli e secondo i criteri dell'ordinaria diligenza, le avrebbero consentito la trasferta in "bolla" e in sicurezza del gruppo squadra, isolate le accertate positività, nel rispetto delle prescrizioni sanitarie generali e specifiche per il settore. E questo, tenendo conto dei tempi e delle modalità delle scelte operative e delle molteplici interlocuzioni avute, nelle more, con l'Azienda sanitaria di pertinenza prima dell'interdizione finale della trasferta". "In base ai princìpi generali la reclamante - sottolinea non può trarre beneficio esimente, ai fini 'sportivi', dal provvedimento interdittivo dell'Azienda sanitaria (factum principis), la cui genesi non l'ha vista porsi come soggetto del tutto neutrale destinato a subire solo gli effetti del suo sopravvenire, con la conseguenza ultima che deve sottostare alle sanzioni previste dal medesimo ordinamento sportivo".

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GIUDICE SPORTIVO - Serie A, Udinese-Salernitana, 3-0 a tavolino e un punto di penalizzazione ai campani, ecco i dettagli

di Napoli Magazine

18/01/2024 - 18:37

Il Giudice Sportivo di Serie A su Udinese-Salernitana ha disposto 3-0 a tavolino e un punto di penalizzazione ai campani. La partita non è stata disputata lo scorso 21 dicembre per la mancata presentazione della Salernitana a Udine. Assegnata la vittoria 3-0 a tavolino all'Udinese con un punto di penalizzazione inflitto alla società campana in base alle sanzioni previste dall'articolo 53. Secondo il Giudice, la Salernitana non ha messo in opera fin da subito le cautele necessarie per la disputa del match. La partita non è stata disputata a causa del numero di positivi al Covid interni alla Salernitana per la quale l'Asl aveva disposto l'obbligo di quarantena. Il club di Iervolino ora potrà fare ricorso alla Corte Figc d’Appello, in caso di mancato accoglimento ci sarà la carta del Collegio di Garanzia dello Sport. Il giudice si era riservato di decidere in attesa di ricevere documentazione da parte delle due società. "Non risulta che la società reclamante (la Salernitana, ndr) - spiega il giudice sportivo, Gerardo Mastradrea, nel motivare la sua decisione - abbia messo in opera, fin dal momento della scelta iniziale delle modalità di trasferimento, tutte le cautele che, nel rispetto dei Protocolli e secondo i criteri dell'ordinaria diligenza, le avrebbero consentito la trasferta in "bolla" e in sicurezza del gruppo squadra, isolate le accertate positività, nel rispetto delle prescrizioni sanitarie generali e specifiche per il settore. E questo, tenendo conto dei tempi e delle modalità delle scelte operative e delle molteplici interlocuzioni avute, nelle more, con l'Azienda sanitaria di pertinenza prima dell'interdizione finale della trasferta". "In base ai princìpi generali la reclamante - sottolinea non può trarre beneficio esimente, ai fini 'sportivi', dal provvedimento interdittivo dell'Azienda sanitaria (factum principis), la cui genesi non l'ha vista porsi come soggetto del tutto neutrale destinato a subire solo gli effetti del suo sopravvenire, con la conseguenza ultima che deve sottostare alle sanzioni previste dal medesimo ordinamento sportivo".