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L'ANALISI - Juventus-Napoli, Avv. Prof. Andrea R. Castaldo dell'Università di Salerno: "Ecco perché è errata la decisione del Giudice sportivo"
19.11.2020 11:40 di Napoli Magazine

L'Avv. Prof. Andrea R. Castaldo, ordinario di diritto penale presso l'Università di Salerno, si è espresso sul caso Juventus-Napoli con il ko 3-0 a tavolino ed un punto di penalizzazione per la squadra partenopea, disposto dal Giudice Sportivo e confermato dalla Corte Sportiva d'Appello che ha rigettato il ricorso del Napoli. Ecco due suoi contributi ed una sua recente intervista sul tema per la Scuola Giuridica Salernitana, inviati alla Redazione di "Napoli Magazine".

 

IL CIELO È AZZURRO SOPRA BERLINO

 

In attesa del famoso Giudice di Berlino, la decisione della Corte Sportiva d’Appello Nazionale di rigetto del reclamo della S.S.C. Napoli S.p.A. lascia francamente l’amaro in bocca al tifoso, ma soprattutto fa storcere il naso al giurista. La motivazione della Corte aggrava addirittura la posizione del Napoli rispetto al primo grado, tirando in ballo l’actio libera in causa, istituto ben noto agli studiosi del diritto penale. Se Tizio compie una rapina in stato di ebbrezza, risultando dunque non imputabile per incapacità di intendere e di volere, verrà ritenuto egualmente responsabile, in deroga al principio generale della non punibilità in assenza di colpevolezza. Ciò esclusivamente nel caso in cui l’autore del reato si sia posto volontariamente in tale condizione al fine di commettere il reato. A questa figura ricorre in buona sostanza la motivazione, addebitando alla Società Sportiva di aver creato strumentalmente le premesse per non disputare il match Juventus-Napoli. Così, si leggono termini quali «alibi per non giocare quella partita», ancora, «ha orientato la propria condotta al precipuo scopo di non disputare il predetto incontro, o, comunque, di precostituirsi una scusa per non disputarlo». Dulcis in fundo, «volontà della Società ricorrente di preordinarsi una giustificazione per non disputare una gara che la Società ricorrente aveva già deciso di non giocare». Ebbene, si tratta di accuse molto gravi, le quali – se fossero vere – fonderebbero non soltanto un comportamento unfair, antisportivo, ma soprattutto un’ipotesi astrattamente rientrante nel reato di frode sportiva. Ma perché la motivazione è censurabile? Ebbene, con un sorprendente capovolgimento di fronte, la decisione della Corte di Appello trasforma in dolosa e simulata la condotta del Calcio Napoli, al contrario prudenziale e scrupolosa della rigida osservanza delle disposizioni sanitario-epidemiologiche. In parole povere, lungi dal precostituirsi una scusa, il Napoli si è unicamente e correttamente premurato di informarsi, interpellando il referente A.S.L. Napoli 1 istituzionalmente competente (chi, se non altri?) e adeguandosi alle direttive ricevute e al Protocollo in essere. E in esito a detta interlocuzione, si è trovato nell’impossibilità di organizzare la trasferta. Quindi, la causa di forza maggiore era perfettamente ricorrente e ovviamente da non intendere come creata ad arte, ma come ‘evento’ determinato dalle disposizioni dell’A.S.L. Del resto e la domanda non è retorica, bisognerebbe chiedere all’estensore della motivazione quali sarebbero state le conseguenze nel caso in cui la Società Sportiva, violando la normativa esistente, fosse partita egualmente, esponendosi, questa volta sì, alla commissione di reati. Allora, in trepidante attesa del Giudice berlinese, geograficamente lontano, il Napoli farà bene ad accorciare le distanze, attraverso un’accorta linea difensiva, di fronte ad un’accusa che offende il sentimento di tutti i tifosi.

 

Perché è errata la decisione del Giudice sportivo


di
Andrea R. Castaldo
Professore Ordinario di Diritto Penale presso l’Università degli Studi di Salerno,
Avvocato

e
Fabio Coppola

Dottore di Ricerca e Assegnista di Ricerca in Diritto Penale presso l’Università
degli Studi di Salerno, Avvocato

 

Il Giudice sportivo, nell’applicare le sanzioni alla Soc. Napoli, afferma in buona sostanza che il Napoli, inizialmente, avrebbe potuto predisporre le misure necessarie per fronteggiare l’emergenza e organizzarsi per la trasferta torinese e successivamente la stessa sarebbe divenuta impossibile, sicché non varrebbe la causa di forza maggiore. La motivazione appare giuridicamente errata per le seguenti considerazioni:

 

- il Giudice sportivo pacificamente riconosce che ricorre nel caso di specie una ipotesi di forza maggiore, manifestatasi solo dopo con il provvedimento della ASL Napoli 2 del 4 ottobre - ore 14.13;

- che tale provvedimento ASL era un legittimo “ordine dell’Autorità”;

- che obbligava la Soc. Napoli a non partire, poiché la prestazione sportiva “era nel frattempo divenuta di suo impossibile”.

 

Sembra di comprendere pertanto che il ‘rimprovero’ mosso al Napoli sia stato quello di non avere organizzato subito il viaggio a Torino, quando il giorno precedente l’Autorità sanitaria competente aveva prescritto una serie di misure anticovid in adesione alle disposizioni di legge. Il ragionamento è però viziato da evidente illogicità, poiché, come lo stesso Giudice sportivo scrive, il provvedimento ASL NA 2 del 4 ottobre 2020 deve intendersi come “chiarimenti da ultimo forniti”. Se allora si tratta di chiarimenti, è fin troppo ovvio che la nota in questione si limitasse a specificare quanto riportato nella nota del giorno prima. E quindi già il 3 ottobre il Napoli si trovava a dover rispettare “l’ordine dell’Autorità” e di conseguenza era impossibilitato alla trasferta. Detto in altri termini: i provvedimenti ASL del 3 e del 4 ottobre non hanno natura e contenuti diversi, ma devono leggersi come un unicum, essendo il secondo precisazione del primo. Dunque, se il Giudice sportivo espressamente riconosce l’esistenza della forza maggiore all’atto dell’emanazione della nota ASL Napoli 2 del 4 ottobre, la stessa è da retrodatare per le ragioni indicate al giorno prima.

 

Non da ultimo, la decisione in questione non affronta il tema delle conseguenze e dell’illecito amministrativo ai quali la Soc. Napoli sarebbe andata incontro in caso di violazione del divieto ASL, principio che potrà essere fatto valere correttamente in sede di contenzioso extra-sportivo e a carattere assorbente.

 

Infine, una considerazione non giuridica. Tra le righe sembra leggersi una ricostruzione dei fatti, secondo cui la Soc. Napoli si sarebbe persino precostituita una ‘giustificazione a futura memoria’; congettura da rifiutarsi con forza, atteso al contrario il comportamento eticamente irreprensibile tenuto.

 

Blog Scuola Giuridica Salernitana (www.scuolagiuridicasalernitana.it)

 

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19/11/2024 - 11:40

L'Avv. Prof. Andrea R. Castaldo, ordinario di diritto penale presso l'Università di Salerno, si è espresso sul caso Juventus-Napoli con il ko 3-0 a tavolino ed un punto di penalizzazione per la squadra partenopea, disposto dal Giudice Sportivo e confermato dalla Corte Sportiva d'Appello che ha rigettato il ricorso del Napoli. Ecco due suoi contributi ed una sua recente intervista sul tema per la Scuola Giuridica Salernitana, inviati alla Redazione di "Napoli Magazine".

 

IL CIELO È AZZURRO SOPRA BERLINO

 

In attesa del famoso Giudice di Berlino, la decisione della Corte Sportiva d’Appello Nazionale di rigetto del reclamo della S.S.C. Napoli S.p.A. lascia francamente l’amaro in bocca al tifoso, ma soprattutto fa storcere il naso al giurista. La motivazione della Corte aggrava addirittura la posizione del Napoli rispetto al primo grado, tirando in ballo l’actio libera in causa, istituto ben noto agli studiosi del diritto penale. Se Tizio compie una rapina in stato di ebbrezza, risultando dunque non imputabile per incapacità di intendere e di volere, verrà ritenuto egualmente responsabile, in deroga al principio generale della non punibilità in assenza di colpevolezza. Ciò esclusivamente nel caso in cui l’autore del reato si sia posto volontariamente in tale condizione al fine di commettere il reato. A questa figura ricorre in buona sostanza la motivazione, addebitando alla Società Sportiva di aver creato strumentalmente le premesse per non disputare il match Juventus-Napoli. Così, si leggono termini quali «alibi per non giocare quella partita», ancora, «ha orientato la propria condotta al precipuo scopo di non disputare il predetto incontro, o, comunque, di precostituirsi una scusa per non disputarlo». Dulcis in fundo, «volontà della Società ricorrente di preordinarsi una giustificazione per non disputare una gara che la Società ricorrente aveva già deciso di non giocare». Ebbene, si tratta di accuse molto gravi, le quali – se fossero vere – fonderebbero non soltanto un comportamento unfair, antisportivo, ma soprattutto un’ipotesi astrattamente rientrante nel reato di frode sportiva. Ma perché la motivazione è censurabile? Ebbene, con un sorprendente capovolgimento di fronte, la decisione della Corte di Appello trasforma in dolosa e simulata la condotta del Calcio Napoli, al contrario prudenziale e scrupolosa della rigida osservanza delle disposizioni sanitario-epidemiologiche. In parole povere, lungi dal precostituirsi una scusa, il Napoli si è unicamente e correttamente premurato di informarsi, interpellando il referente A.S.L. Napoli 1 istituzionalmente competente (chi, se non altri?) e adeguandosi alle direttive ricevute e al Protocollo in essere. E in esito a detta interlocuzione, si è trovato nell’impossibilità di organizzare la trasferta. Quindi, la causa di forza maggiore era perfettamente ricorrente e ovviamente da non intendere come creata ad arte, ma come ‘evento’ determinato dalle disposizioni dell’A.S.L. Del resto e la domanda non è retorica, bisognerebbe chiedere all’estensore della motivazione quali sarebbero state le conseguenze nel caso in cui la Società Sportiva, violando la normativa esistente, fosse partita egualmente, esponendosi, questa volta sì, alla commissione di reati. Allora, in trepidante attesa del Giudice berlinese, geograficamente lontano, il Napoli farà bene ad accorciare le distanze, attraverso un’accorta linea difensiva, di fronte ad un’accusa che offende il sentimento di tutti i tifosi.

 

Perché è errata la decisione del Giudice sportivo


di
Andrea R. Castaldo
Professore Ordinario di Diritto Penale presso l’Università degli Studi di Salerno,
Avvocato

e
Fabio Coppola

Dottore di Ricerca e Assegnista di Ricerca in Diritto Penale presso l’Università
degli Studi di Salerno, Avvocato

 

Il Giudice sportivo, nell’applicare le sanzioni alla Soc. Napoli, afferma in buona sostanza che il Napoli, inizialmente, avrebbe potuto predisporre le misure necessarie per fronteggiare l’emergenza e organizzarsi per la trasferta torinese e successivamente la stessa sarebbe divenuta impossibile, sicché non varrebbe la causa di forza maggiore. La motivazione appare giuridicamente errata per le seguenti considerazioni:

 

- il Giudice sportivo pacificamente riconosce che ricorre nel caso di specie una ipotesi di forza maggiore, manifestatasi solo dopo con il provvedimento della ASL Napoli 2 del 4 ottobre - ore 14.13;

- che tale provvedimento ASL era un legittimo “ordine dell’Autorità”;

- che obbligava la Soc. Napoli a non partire, poiché la prestazione sportiva “era nel frattempo divenuta di suo impossibile”.

 

Sembra di comprendere pertanto che il ‘rimprovero’ mosso al Napoli sia stato quello di non avere organizzato subito il viaggio a Torino, quando il giorno precedente l’Autorità sanitaria competente aveva prescritto una serie di misure anticovid in adesione alle disposizioni di legge. Il ragionamento è però viziato da evidente illogicità, poiché, come lo stesso Giudice sportivo scrive, il provvedimento ASL NA 2 del 4 ottobre 2020 deve intendersi come “chiarimenti da ultimo forniti”. Se allora si tratta di chiarimenti, è fin troppo ovvio che la nota in questione si limitasse a specificare quanto riportato nella nota del giorno prima. E quindi già il 3 ottobre il Napoli si trovava a dover rispettare “l’ordine dell’Autorità” e di conseguenza era impossibilitato alla trasferta. Detto in altri termini: i provvedimenti ASL del 3 e del 4 ottobre non hanno natura e contenuti diversi, ma devono leggersi come un unicum, essendo il secondo precisazione del primo. Dunque, se il Giudice sportivo espressamente riconosce l’esistenza della forza maggiore all’atto dell’emanazione della nota ASL Napoli 2 del 4 ottobre, la stessa è da retrodatare per le ragioni indicate al giorno prima.

 

Non da ultimo, la decisione in questione non affronta il tema delle conseguenze e dell’illecito amministrativo ai quali la Soc. Napoli sarebbe andata incontro in caso di violazione del divieto ASL, principio che potrà essere fatto valere correttamente in sede di contenzioso extra-sportivo e a carattere assorbente.

 

Infine, una considerazione non giuridica. Tra le righe sembra leggersi una ricostruzione dei fatti, secondo cui la Soc. Napoli si sarebbe persino precostituita una ‘giustificazione a futura memoria’; congettura da rifiutarsi con forza, atteso al contrario il comportamento eticamente irreprensibile tenuto.

 

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