Il Giudice Sportivo dott. Gianpaolo Tosel, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante
dell'A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 2 febbraio 2010, ha assunto le
decisioni qui di seguito riportate:
" " " N. 66
1) SERIE B TIM
Gare del 30 gennaio 2010 - Recuperi diciannovesima giornata andata
In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono,
con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni in attesa del ricevimento degli elenchi di
gara:
COMUNICATO UFFICIALE N. 195 DEL 2 febbraio 2010
195/574
a) SOCIETA'
Soc. MANTOVA
Il Giudice Sportivo
premesso che:
nel corso della gara Mantova-Crotone sostenitori della Soc. Mantova facevano esplodere un
petardo e accendevano un fumogeno nel proprio settore;
considerato che da tali comportamenti consegue la responsabilità ex art. 12, n. 3 CGS ma che,
d’altra parte, nei confronti della Società ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13,
n. 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,
delibera
di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società in ordine al
comportamento dei suoi sostenitori in premessa indicato.
* * * * * * * * *
Ammenda di € 1.250,00 : alla Soc. SASSUOLO a titolo di responsabilità oggettiva per aver
ingiustificatamente ritardato l'inizio della gara di circa quattro minuti; recidiva reiterata.
Ammenda di € 1.000,00 : alla Soc. SALERNITANA a titolo di responsabilità oggettiva per aver
ingiustificatamente ritardato l'inizio della gara di circa quattro minuti; recidiva.
b) CALCIATORI
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
AVOGADRI Stefano (Piacenza): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario;
già diffidato (Quarta sanzione).
COLACONE Roberto (Ancona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario;
già diffidato (Quarta sanzione).
CRISTANTE Filippo (Ancona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già
diffidato (Quarta sanzione).
D'AVERSA Roberto (Triestina): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario;
già diffidato (Quarta sanzione).
GRAUSO Claudio (Mantova): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già
diffidato (Quarta sanzione).
195/575
IORIO Angelo (Piacenza): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già
diffidato (Quarta sanzione).
PESOLI Emanuele (Cittadella): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già
diffidato (Quarta sanzione).
PETTINARI Leonardo (Cittadella): per comportamento scorretto nei confronti di un
avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
STENDARDO Mariano (Salernitana): per comportamento scorretto nei confronti di un
avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA
AMMONIZIONE
SESTA SANZIONE
MONTERVINO Francesco (Salernitana)
PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (SETTIMA SANZIONE)
MANUCCI Andrea (Cittadella)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)
GABIONETTA Denilson (Crotone)
JADID Abderrazzak (Salernitana)
TONUCCI Denis (Piacenza)
AMMONIZIONE
PRIMA SANZIONE
AUDEL Thierry Gerard (Triestina)
PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO
AMMONIZIONE
SESTA SANZIONE
BEATI Nicola (Crotone)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)
ARDEMAGNI Matteo (Cittadella)
PUGGIONI Christian (Piacenza)
195/576
c) ALLENATORI
SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA
SALVIONI Valter Alessandro (Ancona): per avere, al 5° del secondo tempo, rivolto
reiteratamente all'Arbitro pesanti insulti; recidivo.
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
GRASSADONIA Gianluca (Salernitana): per avere, al 42° del secondo tempo, rivolto
all'Arbitro espressioni ingiuriose; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.
d) DIRIGENTI
AMMONIZIONE CON DIFFIDA
SALERNO Nicola (Salernitana): per avere, al 42° del secondo tempo, contestato platealmente
l'operato arbitrale.
Il Giudice Sportivo: dott. Gianpaolo Tosel
" " "
_________________________________________
Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato
saranno addebitati sul conto campionato delle società.
di Napoli Magazine
06/04/2012 - 04:47
Il Giudice Sportivo dott. Gianpaolo Tosel, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante
dell'A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 2 febbraio 2010, ha assunto le
decisioni qui di seguito riportate:
" " " N. 66
1) SERIE B TIM
Gare del 30 gennaio 2010 - Recuperi diciannovesima giornata andata
In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono,
con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni in attesa del ricevimento degli elenchi di
gara:
COMUNICATO UFFICIALE N. 195 DEL 2 febbraio 2010
195/574
a) SOCIETA'
Soc. MANTOVA
Il Giudice Sportivo
premesso che:
nel corso della gara Mantova-Crotone sostenitori della Soc. Mantova facevano esplodere un
petardo e accendevano un fumogeno nel proprio settore;
considerato che da tali comportamenti consegue la responsabilità ex art. 12, n. 3 CGS ma che,
d’altra parte, nei confronti della Società ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13,
n. 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,
delibera
di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società in ordine al
comportamento dei suoi sostenitori in premessa indicato.
* * * * * * * * *
Ammenda di € 1.250,00 : alla Soc. SASSUOLO a titolo di responsabilità oggettiva per aver
ingiustificatamente ritardato l'inizio della gara di circa quattro minuti; recidiva reiterata.
Ammenda di € 1.000,00 : alla Soc. SALERNITANA a titolo di responsabilità oggettiva per aver
ingiustificatamente ritardato l'inizio della gara di circa quattro minuti; recidiva.
b) CALCIATORI
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
AVOGADRI Stefano (Piacenza): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario;
già diffidato (Quarta sanzione).
COLACONE Roberto (Ancona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario;
già diffidato (Quarta sanzione).
CRISTANTE Filippo (Ancona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già
diffidato (Quarta sanzione).
D'AVERSA Roberto (Triestina): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario;
già diffidato (Quarta sanzione).
GRAUSO Claudio (Mantova): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già
diffidato (Quarta sanzione).
195/575
IORIO Angelo (Piacenza): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già
diffidato (Quarta sanzione).
PESOLI Emanuele (Cittadella): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già
diffidato (Quarta sanzione).
PETTINARI Leonardo (Cittadella): per comportamento scorretto nei confronti di un
avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
STENDARDO Mariano (Salernitana): per comportamento scorretto nei confronti di un
avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA
AMMONIZIONE
SESTA SANZIONE
MONTERVINO Francesco (Salernitana)
PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (SETTIMA SANZIONE)
MANUCCI Andrea (Cittadella)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)
GABIONETTA Denilson (Crotone)
JADID Abderrazzak (Salernitana)
TONUCCI Denis (Piacenza)
AMMONIZIONE
PRIMA SANZIONE
AUDEL Thierry Gerard (Triestina)
PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO
AMMONIZIONE
SESTA SANZIONE
BEATI Nicola (Crotone)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)
ARDEMAGNI Matteo (Cittadella)
PUGGIONI Christian (Piacenza)
195/576
c) ALLENATORI
SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA
SALVIONI Valter Alessandro (Ancona): per avere, al 5° del secondo tempo, rivolto
reiteratamente all'Arbitro pesanti insulti; recidivo.
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
GRASSADONIA Gianluca (Salernitana): per avere, al 42° del secondo tempo, rivolto
all'Arbitro espressioni ingiuriose; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.
d) DIRIGENTI
AMMONIZIONE CON DIFFIDA
SALERNO Nicola (Salernitana): per avere, al 42° del secondo tempo, contestato platealmente
l'operato arbitrale.
Il Giudice Sportivo: dott. Gianpaolo Tosel
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Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato
saranno addebitati sul conto campionato delle società.