Il Giudice Sportivo della Serie A ha reso note le sue decisioni in merito alla 15esima giornata di campionato. 4mila euro di multa all'Atalanta "per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato sul terreno di giuoco una bottiglietta in plastica e tre bicchieri di plastica semi-pieni e nel recinto un bengala; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS". 4mila euro anche per la Salernitana "per avere suoi sostenitori, al 44° del secondo tempo, lanciato alcuni oggetti di varia natura che finivano sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS". 3mila euro all'Udinese "a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato di circa quattro minuti l'inizio del secondo tempo". 2mila euro all'Hellas Verona "per avere suoi sostenitori, al 35° del secondo tempo, lanciato nel recinto di giuoco due bottigliette di plastica; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS". 2mila euro di multa al Lecce "per avere suoi sostenitori, al 19° del secondo tempo, lanciato nel recinto di giuoco un petardo; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS". 1500 euro al Genoa "per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato due bottigliette di plastica nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS". 1000 euro alla Roma "per avere suoi sostenitori, al 42° del secondo tempo, lanciato due bicchieri di plastica semi-pieni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS".
di Napoli Magazine
12/12/2023 - 16:26
Il Giudice Sportivo della Serie A ha reso note le sue decisioni in merito alla 15esima giornata di campionato. 4mila euro di multa all'Atalanta "per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato sul terreno di giuoco una bottiglietta in plastica e tre bicchieri di plastica semi-pieni e nel recinto un bengala; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS". 4mila euro anche per la Salernitana "per avere suoi sostenitori, al 44° del secondo tempo, lanciato alcuni oggetti di varia natura che finivano sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS". 3mila euro all'Udinese "a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato di circa quattro minuti l'inizio del secondo tempo". 2mila euro all'Hellas Verona "per avere suoi sostenitori, al 35° del secondo tempo, lanciato nel recinto di giuoco due bottigliette di plastica; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS". 2mila euro di multa al Lecce "per avere suoi sostenitori, al 19° del secondo tempo, lanciato nel recinto di giuoco un petardo; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS". 1500 euro al Genoa "per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato due bottigliette di plastica nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS". 1000 euro alla Roma "per avere suoi sostenitori, al 42° del secondo tempo, lanciato due bicchieri di plastica semi-pieni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS".