Il Giudice Sportivo della Serie A ha inflitto una multa di 7mila euro al Lecce, di 6mila euro alla Lazio, 4 mila euro al Frosinone e al Genoa. Di seguito il comunicato: "Ammenda di € 7.000,00: alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel settore occupato dalla tifoseria avversaria alcuni oggetti e, nel recinto di giuoco, tre petardi e un fumogeno; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS. Ammenda di € 6.000,00: alla Soc. LAZIO per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel settore occupato dalla tifoseria avversaria alcuni oggetti e, nel recinto di giuoco, un petardo; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS. Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. FROSINONE per avere suoi sostenitori, al 34° del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco, in direzione di un calciatore della squadra avversaria, un accendino; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS. Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. GENOA per avere suoi sostenitori, al 3° del secondo tempo, lanciato un fumogeno sul terreno di giuoco che costringeva l'Arbitro ad interrompere la gara per circa trenta secondi; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS".
di Napoli Magazine
22/08/2023 - 17:15
Il Giudice Sportivo della Serie A ha inflitto una multa di 7mila euro al Lecce, di 6mila euro alla Lazio, 4 mila euro al Frosinone e al Genoa. Di seguito il comunicato: "Ammenda di € 7.000,00: alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel settore occupato dalla tifoseria avversaria alcuni oggetti e, nel recinto di giuoco, tre petardi e un fumogeno; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS. Ammenda di € 6.000,00: alla Soc. LAZIO per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel settore occupato dalla tifoseria avversaria alcuni oggetti e, nel recinto di giuoco, un petardo; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS. Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. FROSINONE per avere suoi sostenitori, al 34° del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco, in direzione di un calciatore della squadra avversaria, un accendino; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS. Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. GENOA per avere suoi sostenitori, al 3° del secondo tempo, lanciato un fumogeno sul terreno di giuoco che costringeva l'Arbitro ad interrompere la gara per circa trenta secondi; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS".