Si pubblicano i provvedimenti adottati del Giudice Sportivo avv. Emilio Battaglia, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Moreno Frigerio, nel corso della riunione del 15 aprile 2026
a) SOCIETÀ
Il Giudice Sportivo, premesso che in occasione della gara disputata nel corso del recupero della dodicesima giornata ritorno i sostenitori della Società Catanzaro hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti della Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS,
delibera
di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti della Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.
b) CALCIATORI
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
GERLI Fabio (Modena): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
PONTISSO Simone (Catanzaro): per proteste nei confronti degli ufficiali di gara; già diffidato (Quinta sanzione).
PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO AMMONIZIONE SESTA SANZIONE
CASSANDRO Tommaso (Catanzaro)
PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO AMMONIZIONE
TERZA SANZIONE
COTALI Matteo (Modena)
di Napoli Magazine
15/04/2026 - 13:32
Si pubblicano i provvedimenti adottati del Giudice Sportivo avv. Emilio Battaglia, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Moreno Frigerio, nel corso della riunione del 15 aprile 2026
a) SOCIETÀ
Il Giudice Sportivo, premesso che in occasione della gara disputata nel corso del recupero della dodicesima giornata ritorno i sostenitori della Società Catanzaro hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti della Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS,
delibera
di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti della Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.
b) CALCIATORI
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
GERLI Fabio (Modena): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
PONTISSO Simone (Catanzaro): per proteste nei confronti degli ufficiali di gara; già diffidato (Quinta sanzione).
PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO AMMONIZIONE SESTA SANZIONE
CASSANDRO Tommaso (Catanzaro)
PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO AMMONIZIONE
TERZA SANZIONE
COTALI Matteo (Modena)