Il Collegio di Garanzia del CONI ha comunicato sul proprio sito di aver rigettato il ricorso del Trapani sulla penalizzazione. Questo il comunicato: “La Prima Sezione del Collegio di Garanzia, presieduta dal prof. Avv. Vito Branca (quanto ai Ricorsi nn. 25/2023, 63 e 86/2025, nonché 2, 3, 9, 10, 14 e 19/2026) e dal prof. avv. Angelo Maietta (quanto ai Ricorsi nn. 39, 48, 59 e 61/2025), all’esito della sessione di udienze tenutasi in data 21 aprile 2026, ha assunto le seguenti determinazioni: HA RIGETTATO il ricorso iscritto al R.G. n. 19/2026, presentato, in data 30 marzo 2026, dalla Società F.C. Trapani 1905 S.r.l., dal sig. Valerio Antonini in proprio, dal sig. Vito Giacalone in proprio, dal sig. Andrea Oddo in proprio e dal sig. Salvatore Castiglione in proprio contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), la Procura Federale FIGC, nonché la Procura Generale dello Sport presso il CONI, nonché, ove occorra, la Corte Federale di Appello FIGC e il Tribunale Federale Nazionale FIGC, per l’annullamento in parte qua della decisione n. 0093/CFA-2025-2026, Registro Procedimenti n. 0104/CFA/2025-2026 e 0105/CFA/2025-2026, della Corte Federale di Appello, Sezioni Unite, FIGC, pubblicata e comunicata in data 2 marzo 2026, che, nel respingere il reclamo proposto dai suddetti esponenti, ha confermato la decisione n. 0135/TFNSD/2025-2026, Registro procedimenti n. 0093/TFNSD/2025-2026, del Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, FIGC del 19 gennaio 2026 (anch’essa oggetto di impugnazione), con cui è stata inflitta, a carico della Società Trapani F.C. 1905 S.r.l., la sanzione della penalizzazione di punti 7 in classifica, da scontarsi nel corso della corrente stagione sportiva 2025/2026, e l’ammenda di € 6.500,00; a carico dei sigg. Valerio Antonini e Vito Giacalone, la sanzione dell’inibizione di mesi 4 e l’ammenda di € 1.500,00 ciascuno; a carico del sig. Andrea Oddo, la sanzione dell’inibizione di mesi 16 e l’ammenda di € 1.500,00; a carico del sig. Salvatore Castiglione, la sanzione dell’inibizione di mesi 12; nonché per l’annullamento di ogni altro atto, presupposto o conseguente, ad essa comunque connesso, ivi compresa la richiamata decisione di primo grado del Tribunale Federale Nazionale della FIGC; HA, ALTRESI’, DISPOSTO CHE LE SPESE SEGUANO LA SOCCOMBENZA E VENGANO LIQUIDATE IN € 5.000,00, OLTRE ACCESSORI DI LEGGE, IN FAVORE DELLA RESISTENTE FIGC”.
di Napoli Magazine
22/04/2026 - 21:38
Il Collegio di Garanzia del CONI ha comunicato sul proprio sito di aver rigettato il ricorso del Trapani sulla penalizzazione. Questo il comunicato: “La Prima Sezione del Collegio di Garanzia, presieduta dal prof. Avv. Vito Branca (quanto ai Ricorsi nn. 25/2023, 63 e 86/2025, nonché 2, 3, 9, 10, 14 e 19/2026) e dal prof. avv. Angelo Maietta (quanto ai Ricorsi nn. 39, 48, 59 e 61/2025), all’esito della sessione di udienze tenutasi in data 21 aprile 2026, ha assunto le seguenti determinazioni: HA RIGETTATO il ricorso iscritto al R.G. n. 19/2026, presentato, in data 30 marzo 2026, dalla Società F.C. Trapani 1905 S.r.l., dal sig. Valerio Antonini in proprio, dal sig. Vito Giacalone in proprio, dal sig. Andrea Oddo in proprio e dal sig. Salvatore Castiglione in proprio contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), la Procura Federale FIGC, nonché la Procura Generale dello Sport presso il CONI, nonché, ove occorra, la Corte Federale di Appello FIGC e il Tribunale Federale Nazionale FIGC, per l’annullamento in parte qua della decisione n. 0093/CFA-2025-2026, Registro Procedimenti n. 0104/CFA/2025-2026 e 0105/CFA/2025-2026, della Corte Federale di Appello, Sezioni Unite, FIGC, pubblicata e comunicata in data 2 marzo 2026, che, nel respingere il reclamo proposto dai suddetti esponenti, ha confermato la decisione n. 0135/TFNSD/2025-2026, Registro procedimenti n. 0093/TFNSD/2025-2026, del Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, FIGC del 19 gennaio 2026 (anch’essa oggetto di impugnazione), con cui è stata inflitta, a carico della Società Trapani F.C. 1905 S.r.l., la sanzione della penalizzazione di punti 7 in classifica, da scontarsi nel corso della corrente stagione sportiva 2025/2026, e l’ammenda di € 6.500,00; a carico dei sigg. Valerio Antonini e Vito Giacalone, la sanzione dell’inibizione di mesi 4 e l’ammenda di € 1.500,00 ciascuno; a carico del sig. Andrea Oddo, la sanzione dell’inibizione di mesi 16 e l’ammenda di € 1.500,00; a carico del sig. Salvatore Castiglione, la sanzione dell’inibizione di mesi 12; nonché per l’annullamento di ogni altro atto, presupposto o conseguente, ad essa comunque connesso, ivi compresa la richiamata decisione di primo grado del Tribunale Federale Nazionale della FIGC; HA, ALTRESI’, DISPOSTO CHE LE SPESE SEGUANO LA SOCCOMBENZA E VENGANO LIQUIDATE IN € 5.000,00, OLTRE ACCESSORI DI LEGGE, IN FAVORE DELLA RESISTENTE FIGC”.