La revoca della licenza per la raccolta scommesse non può basarsi su fatti vecchi, già conosciuti quando l’autorizzazione è stata concessa. Come riporta Agipronews, con questa motivazione il Tar Campania accoglie il ricorso del gestore di un centro scommesse a Napoli e annulla il provvedimento con il quale la Questura gli revocava la licenza.
Il motivo principale della revoca (adottata nel luglio 2025) si basava sul fatto che il titolare non fosse “pienamente affidabile”, alla luce di alcuni precedenti e segnalazioni di polizia. Come si legge infatti nella sentenza “successivamente al rilascio della licenza, nell’ambito di un’ulteriore attività di approfondimento istruttorio volta ad assicurare il costante e rigoroso rispetto dei criteri previsti dalla normativa vigente, sono emersi nuovi elementi che hanno consentito una più completa valutazione del profilo soggettivo del richiedente”. In particolare erano state richiamate vecchie denunce e procedimenti penali, controlli di polizia avvenuti negli anni e una posizione debitoria verso lo Stato, ritenendo questi elementi “incompatibili con i requisiti previsti dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza”,
Il Tribunale Amministrativo ha tuttavia ritenuto “illegittimo” il provvedimento, osservando che tutti gli elementi richiamati dall’amministrazione erano “già noti o comunque conoscibili al momento del rilascio della licenza”, avvenuto nell’aprile 2025. Di conseguenza, non potevano costituire validi presupposti per l’esercizio del potere di revoca, che richiede la presenza di "sopravvenuti motivi di interesse pubblico" o di mutamenti nella situazione di fatto. Come si legge nella senteza: “Il provvedimento è affetto da sproporzione in quanto le circostanze citate nell’atto non sono sufficienti a supportare l’affermazione circa la sussistenza di rischi concreti e attuali per l’ordine e la sicurezza pubblica”.
I giudici amministrativi hanno inoltre evidenziato che l’amministrazione non ha adeguatamente considerato le osservazioni presentate dall’interessato nel corso del procedimento, relative tra l’altro all’esito di alcuni procedimenti penali, alla risalenza nel tempo delle vicende contestate e alla loro limitata rilevanza rispetto alla valutazione dell’affidabilità richiesta per l’attività autorizzata.
Alla luce di tali circostanze, il collegio ha ritenuto che il provvedimento fosse affetto da “difetto di istruttoria, carenza di motivazione e violazione del principio di proporzionalità”. Per queste ragioni il ricorso è stato accolto, con conseguente condanna dell’amministrazione al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente.
di Napoli Magazine
05/03/2026 - 13:10
La revoca della licenza per la raccolta scommesse non può basarsi su fatti vecchi, già conosciuti quando l’autorizzazione è stata concessa. Come riporta Agipronews, con questa motivazione il Tar Campania accoglie il ricorso del gestore di un centro scommesse a Napoli e annulla il provvedimento con il quale la Questura gli revocava la licenza.
Il motivo principale della revoca (adottata nel luglio 2025) si basava sul fatto che il titolare non fosse “pienamente affidabile”, alla luce di alcuni precedenti e segnalazioni di polizia. Come si legge infatti nella sentenza “successivamente al rilascio della licenza, nell’ambito di un’ulteriore attività di approfondimento istruttorio volta ad assicurare il costante e rigoroso rispetto dei criteri previsti dalla normativa vigente, sono emersi nuovi elementi che hanno consentito una più completa valutazione del profilo soggettivo del richiedente”. In particolare erano state richiamate vecchie denunce e procedimenti penali, controlli di polizia avvenuti negli anni e una posizione debitoria verso lo Stato, ritenendo questi elementi “incompatibili con i requisiti previsti dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza”,
Il Tribunale Amministrativo ha tuttavia ritenuto “illegittimo” il provvedimento, osservando che tutti gli elementi richiamati dall’amministrazione erano “già noti o comunque conoscibili al momento del rilascio della licenza”, avvenuto nell’aprile 2025. Di conseguenza, non potevano costituire validi presupposti per l’esercizio del potere di revoca, che richiede la presenza di "sopravvenuti motivi di interesse pubblico" o di mutamenti nella situazione di fatto. Come si legge nella senteza: “Il provvedimento è affetto da sproporzione in quanto le circostanze citate nell’atto non sono sufficienti a supportare l’affermazione circa la sussistenza di rischi concreti e attuali per l’ordine e la sicurezza pubblica”.
I giudici amministrativi hanno inoltre evidenziato che l’amministrazione non ha adeguatamente considerato le osservazioni presentate dall’interessato nel corso del procedimento, relative tra l’altro all’esito di alcuni procedimenti penali, alla risalenza nel tempo delle vicende contestate e alla loro limitata rilevanza rispetto alla valutazione dell’affidabilità richiesta per l’attività autorizzata.
Alla luce di tali circostanze, il collegio ha ritenuto che il provvedimento fosse affetto da “difetto di istruttoria, carenza di motivazione e violazione del principio di proporzionalità”. Per queste ragioni il ricorso è stato accolto, con conseguente condanna dell’amministrazione al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente.